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Accordi di ristrutturazione del debito

di - 19 Marzo 2010
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3. Procedimento: dalla presentazione della richiesta alla omologazione del tribunale
Superata la fase di negoziazione e stipulazione dell’accordo, per il quale risulta preferibile l’adozione della forma della scrittura privata autenticata[19], l’iter degli accordi di ristrutturazione per ottenere l’omologa si sviluppa come segue:

1. Deposito presso il tribunale
L’imprenditore o il legale rappresentante della società deposita la domanda di omologazione – tecnicamente un ricorso – dell’accordo di ristrutturazione del debito, corredata da tutta la documentazione (come descritto al paragrafo 2 che precede) presso il Tribunale nella cui circoscrizione è sita la sede dell’impresa (codesto è infatti il Tribunale al quale deve essere richiesta l’omologazione dell’accordo[20]).

2. Pubblicazione
L’imprenditore o il legale rappresentante della società deve richiedere alla Camera di Commercio Industria e Artigianato presso cui la società è iscritta la pubblicazione dell’accordo nel Registro delle Imprese. In realtà il termine pubblicazione è generico in quanto la disciplina del Registro delle Imprese conosce solo iscrizioni o depositi degli atti. Si ritiene che sia preferibile far riferimento all’iscrizione[21] e non al semplice deposito e dal giorno dell’iscrizione, dunque, dell’accordo, nel competente Registro delle Imprese opererà automaticamente la salvaguardia del patrimonio del debitore da azioni esecutive o cautelari (cd. “automatic stay”), diversamente dalla non revocabilità degli atti posti in esecuzione dell’accordo per la quale è necessaria l’omologazione dell’accordo da parte del Tribunale.

3. Opposizioni (fase eventuale)
Ai creditori dissenzienti o estranei all’accordo nonché ad ogni altro interessato[22], è concesso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione nel Registro Imprese dell’accordo per proporre avanti al Tribunale opposizione all’omologazione del medesimo.

4. Procedimento di Omologazione
Il Tribunale, decise le eventuali opposizioni in contraddittorio, in camera di consiglio adotta:

  • decreto motivato di omologazione; oppure
  • decreto motivato di diniego di omologazione.

Pare invece inammissibile che il tribunale possa apportare modifiche all’accordo in sede di omologazione.
La giurisprudenza ha avuto già occasione di pronunciarsi circa la valutazione che deve essere operata dal giudice dell’omologazione, ovvero se si tratti di una valutazione di merito del ricorso e dunque di effettiva idoneità delle previsioni dell’accordo a realizzare gli obiettivi dichiarati[23] ovvero se si tratti di un mero controllo di legalità e di correttezza della procedura svolta[24]. La prima soluzione sembra quella maggiormente fondata e seguita dai tribunali rendendo il giudice dell’omologazione garante della sussistenza di quel necessario grado di probabilità di realizzazione dello stesso e dunque del superamento della crisi dell’impresa.
In particolare, poiché il confine tra merito e forma appare molto labile, è forse preferibile definire il sindacato del giudice nei termini di una valutazione di legalità (simile a quella propria del giudice amministrativo per gli atti sottoposti al proprio vaglio) che, oltre a coinvolgere il profilo estrinseco formale, riguardi l’intima coerenza, completezza e ragionevolezza della prospettazione finanziaria ed economica fatta dell’esperto.
Una simile valutazione è poi calata nel contesto di un giudizio prognostico che proietta le azioni ipotizzate e le valutazioni formulate dall’esperto dalla situazione concreta del momento di crisi ad un futuro di breve, medio termine soggetto a rischi più o meno definibili di natura generale (inerenti il mercato in senso lato) o particolare (incertezze o rischi riguardanti specifici progetti di sviluppo).
A un vero e proprio esame del merito di singole partite, voci, dati, ricostruzioni o proiezioni della relazione dell’esperto il giudice potrebbe essere chiamato[25] da contestazioni, osservazioni, analisi condotte da chi promuova opposizioni all’omologazione dell’accordo.
In ogni caso, quanto più analitico e penetrante sarà l’intervento del giudice dell’omologazione, tanto minore sarà la responsabilità civile del professionista.

4. Pubblicazione del decreto di omologazione
Del decreto di omologazione o di diniego di omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito l’imprenditore deve richiedere alla Camera di Commercio competente la pubblicazione presso il Registro delle Imprese. Non è previsto un termine entro il quale provvedere, tuttavia è utile ricordare che il termine per proporre eventuali reclami avverso il decreto di omologazione (o mancata omologazione) dell’accordo decorre proprio da tale pubblicazione.

5. Reclamo (fase eventuale)
Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione del debito gli interessati possono proporre reclamo alla Corte d’Appello avverso il decreto di omologazione o di diniego di omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito.

Note

19.  Tribunale di Bari, 21 novembre 2005, in Foro It. 2006, 1, 229 e Trib. Udine, 27 giugno 2007, in Fall., 2008, p. 701. Così pare accada prevalentemente nella prassi, come ad esempio nel recente accordo di ristrutturazione avente ad oggetto lo stato di crisi del gruppo facente capo a Risanamento S.p.A.

20.  Incertezza rispetto alla identificazione del tribunale competente potrebbe sorgere nel caso del trasferimento della sede nell’imminenza delle presentazione della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione.

21.  L’iscrizione presso il Registro delle Imprese a sua volta richiederebbe la sottoscrizione autenticata dell’accordo.

22.  V. infra Quale ad esempio un socio di minoranza dissenziente rispetto all’accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto della società debitrice.

23.  “intesa come il rispetto coerente degli accordi prospettati sulla base delle concrete prospettive di realizzo, basandosi su un ragionevole grado di monetizzazione, con particolare attenzione alla posizione dei creditori estranei all’accordo” così il citato (v. supra nota 8) decreto del Tribunale di Milano del 23 gennaio 2007 ed anche parte della dottrina (G. Presti, “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti”, in Banca borsa e tit. cred. 2006, 01, 16).

24.  Tribunale di Bari, 21 novembre 2005.

25.  Tribunale di Milano, cit., p.12

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