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Accordi di ristrutturazione del debito

di - 19 Marzo 2010
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1.2 Raffronto con il concordato preventivo e i piani di risanamento
Gli accordi di ristrutturazione del debito sono una via intermedia tra il concordato preventivo, vera e propria procedura concorsuale, e i piani di risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e di riequilibrio della sua situazione finanziaria, di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare, che non sono sottoposti ad alcun vaglio giudiziale né a forme di pubblicità.

L’accordo di ristrutturazione ed il concordato preventivo
Gli accordi di ristrutturazione sono (i) accordi stragiudiziali conclusi dal debitore con creditori che detengono almeno il 60% dei crediti, che vengono poi sottoposti al vaglio del giudice; (ii) vincolano solo coloro che vi aderiscono mentre i creditori che non vi aderiscano hanno diritto al regolare pagamento dei propri crediti; (iii)  godono della sospensione – per 60 giorni dalla loro pubblicazione – delle azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, da parte dei soli creditori anteriori alla pubblicazione dell’accordo.
Nel concordato preventivo (i) il consenso dei creditori sulla proposta di concordato del debitore è raggiunto nell’ambito della procedura giudiziale (con tutti i costi anche amministrativi della relativa procedura), a cui tutti i creditori hanno diritto di partecipare votando a favore o contro e (ii) la decisione della maggioranza (calcolata in vario modo) vincola anche i creditori dissenzienti; (iii) la protezione da azioni di terzi contro il patrimonio del debitore, inoltre, inizia dalla data di presentazione del ricorso che apre la procedura di omologazione del concordato preventivo stesso e permane sino a quando il decreto di omologazione diviene definitivo.
L’assimilabilità o meno degli accordi di ristrutturazione al concordato preventivo in via diretta o analogica è un importante, talvolta decisivo, filo conduttore nel determinare scelte interpretative di non poco conto[9].

L’accordo di ristrutturazione e i piani di risanamento
I piani di risanamento, di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare, (i) non richiedono approvazione del giudice, (ii) godono dell’esenzione da revocatoria per gli atti previsti dal piano (iii) devono tendere al risanamento dell’impresa e non possono avere finalità liquidatoria.

2. Requisiti per richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito
Può proporre domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito, l’imprenditore commerciale non piccolo, ove ricorrano i seguenti presupposti:

2.1 stato di crisi dell’imprenditore;
2.2 adesione di almeno il 60% dei creditori (percentuale calcolata in base al valore dei crediti) alla proposta di accordo di ristrutturazione;
2.3 deposito di specifica documentazione[10] (vedi infra);
2.4 relazione di un esperto che attesti attuabilità dell’accordo e, in particolare, l’idoneità del medesimo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo.

2.1 Lo stato di crisi
Lo stato di crisi non è stato definito dal legislatore, soccorre la giurisprudenza che ha già fornito delle prime ed utili indicazioni e ha esplicitato con specifico riferimento agli accordi di ristrutturazione che lo stato di crisi ricomprende tutte le situazioni di difficoltà economica e finanziaria dell’impresa non ancora sfociate nello stato di crisi irreversibile (secondo alcuni includendo lo stato di insolvenza, per altri escludendolo).

Note

9.  Discende da questo elenco di differenze che, nonostante l’inserimento degli accordi di ristrutturazione nell’ambito della disciplina del concordato preventivo, a differenza di quest’ultimo gli accordi ex articolo 182-bis hanno natura squisitamente privatistica e non gravitano nell’area delle procedure concorsuali ossia di procedure di regolamentazione coattiva del rapporto tra debitore e creditore o dei creditori tra di essi come nel concordato preventivo, vera e propria fase “endoprocessuale”. Non mancano, tuttavia, opinioni del tutto diverse (in particolare, E. Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, un nuovo procedimento concorsuale, Padova, 2009) che vedono negli accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis, per vari motivi, non esclusa la collocazione della relativa normativa sotto il Capo V del titolo II della Legge Fallimentare dedicata al concordato preventivo, un vero e proprio procedimento concorsuale. Non manca l’opinione di chi definisce sostanzialmente gli accordi stragiudiziali ex articolo 182-bis come un concordato preventivo semplificato, P. Valensise, sub articolo 182-bis, Accordi di ristrutturazione dei debiti, in AA.VV., La riforma della legge fallimentare (a cura di) A. Nigro – M. Sandulli, Torino, 2006, II, pagg, 1088 e ss.;
Questa conclusione fa dire alla giurisprudenza del Tribunale di Milano, decr. 11 gennaio 2007 (http://www.tribunale.milano.it/documenti/Documentazione/Sentenze_rilevanti/Sentenze_13_12_07.pdf) che le differenze tra le due figure, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis, non consentono nemmeno l’applicazione in via analogica al secondo della disciplina detta per il primo. Si vedrà infra nel testo come la scelta di campo sul rapporto tra i due istituti appena menzionati possa influenzare momenti essenziali del procedimento di cui all’articolo 182-bis della Legge Fallimentare.

10.  Elencata all’art. 161 della Legge Fallimentare.

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