Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 7 marzo 2010, n. 1550

in materia di accesso al servzio e alla rete di trasporto del gas naturale

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello proposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas avverso la sentenza del T.A.R. della Lombardia che aveva annullato in parte qua la delibera dell’Autorità n. 137/02 in tema di libero accesso al servizio e alla rete di trasporto del gas naturale (delibera adottata ai sensi del comma 5 dell’art. 24, d.lgs. 164 del 2000).

Secondo il TAR, la delibera n. 137/02 vanificava la previsione legislativa art. 3, co. 8, del d.lgs n. 164 del 2000 che impone agli operatori di includere nei contratti di importazione di gas naturale la c.d. ‘clausola di flessibilità’ (volta a consentire una modulazione stagionale tale da rendere possibile l’incremento delle quantità importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua).

Il Consiglio di Stato ritiene che le scelte allocative tradotte nell’adozione della delibera n. 137/02, per ciò che attiene la distribuzione della capacità di trasporto della rete, costituiscano un esercizio non irragionevole del potere regolatorio dell’Autorità. Inoltre, le disposizioni della delibera impugnata costituiscono in parte qua estrinsecazione di puntuali previsioni di legge (in particolare: d.lgs. 164 del 2000, art. 24, co. 5) che, nell’esercizio della conseguente attività regolatrice, riconoscono all’Autorità un ambito di discrezionalità particolarmente ampio.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200502139/Provvedimenti/201001550_11.XML