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Energie rinnovabiliMinistero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, decreto 2 marzo 2010

di Redazione di ApertaContrada - 2 Marzo 2010
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E’ stato firmato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto che definisce le modalità con le quali i produttori e distributori di biomassa e biogas a filiera corta sono tenuti a garantirne la tracciabilità e rintracciabilità, pena l’esclusione dal sistema di incentivi previsti a seguito della conversione in legge (Legge 22 novembre 2007, n. 222), del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159 recante “interventi urgenti in materia economico-finanziaria”, collegato alla legge finanziaria 2008.

Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 marzo 2010

Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica. (10A05115)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;
Visto in particolare l’art. 1, comma 382-septies, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo art. 1, commi da 382 a 382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare l’art. 2, commi da 143 a 154, che stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1, recante modalità per l’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell’art. 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che reca disposizioni in materia di regolazioni dei mercati agroalimentari, disciplinando, in particolare, le intese di filiera e i contratti quadro utilizzati per la stipula dei contratti di coltivazione e aventi per scopo, tra l’altro, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura;
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante la disciplina della subfornitura nelle attività produttive;
Visto il regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009;
Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Visti in particolare gli articoli da 17 a 20 della direttiva 2009/28/CE in materia di sostenibilità dei biocarburanti e di altri bioliquidi;
Considerato che l’art. 17, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE stabilisce che la Commissione riferisce sui requisiti di un regime di sostenibilità per gli usi energetici della biomassa, ad eccezione dei biocarburanti e dei bioliquidi, precisando che la relazione è accompagnata, se del caso, da proposte indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio per la creazione di un regime di sostenibilità per gli altri usi energetici della biomassa;
Considerato che le biomasse e il biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, adeguatamente tracciati, ai sensi dell’art. 1, comma 382-septies, della legge n. 296 del 2006, consentono un miglior controllo della qualità, della provenienza e, in prospettiva, della sostenibilità dei medesimi prodotti;
Ritenuto che l’attuazione dell’art. 1, comma 382-septies, della legge n. 296 del 2006 sia funzionale al perseguimento delle finalità in materia di sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi, nonché, in vista dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 17, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE, anche di sostenibilità delle biomasse diverse dai biocarburanti e bioliquidi;
Considerato che i suddetti profili costituiscono ulteriori elementi a favore di uno specifico sostegno alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti
da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza, ferma restando l’opportunità’ che l’intera materia venga più organicamente trattata nell’ambito del recepimento della direttiva 2009/28/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Decreta:
Art. 1
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce:
a) le modalità con le quali è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa di cui all’art. 2, comma 1, lettere
b) e c) del presente decreto, affinché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da tale fonte possa essere incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, con l’applicazione del coefficiente moltiplicativo k = 1,8, previsto dall’art. 1, comma 382-quater della medesima legge n. 296 del 2006.
b) i requisiti che qualificano la provenienza delle biomasse di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c).

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) «biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali»: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;
b) «biomassa da intese di filiera»: la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005;
c) «biomassa da filiera corta»: la biomassa e il biogas di cui al punto a) prodotti entro il raggio di 70 km dall’impianto di produzione dell’energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d’aria che intercorre tra l’impianto di produzione dell’energia elettrica e i confini amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al presente decreto.

Art. 3
Modalità per la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse
1. Il produttore che intende accedere al coefficiente moltiplicativo k = 1,8 presenta al GSE domanda di qualifica IAFR per l’impianto alimentato dalle fonti di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) con le modalità di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008, ed è tenuto inoltre a:
a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni per cui si richiede l’emissione dei certificati verdi, la documentazione indicata nell’allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui alla tabella A;
b) conservare per l’intero periodo di emissione dei certificati verdi la documentazione indicata nell’allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui dalla tabella A, necessaria per le verifiche di cui all’art. 4.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito della definizione della procedura tecnica di cui al seguente art. 4, potrà mettere a punto procedure informatiche di applicazione delle modalità di cui al precedente comma 1.a, sostitutive della trasmissione manuale delle informazioni e della documentazione da parte degli operatori.

Art. 4
Verifiche dei requisiti
1. Il MIPAAF, predispone una procedura tecnica che indica le modalità operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi, in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse, ai fini dell’accesso al coefficiente moltiplicativo previsto dall’art. 1, comma 382-quater della legge n. 296 del 2006.
2. Il GSE dispone verifiche e controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione con le modalità stabilite dall’art. 18, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 e successive modificazioni.
3. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo il MIPAAF, verificata la documentazione ricevuta ai sensi dell’art. 3, comma 1.a ed avvalendosi delle procedure di controllo di AGEA, comunica al GSE l’esito di tale verifica ai fini del controllo della quantità delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso dell’anno solare.
4. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione o la mancata comunicazione comportano la decadenza agli incentivi sull’intera produzione, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, e per l’intero periodo residuo di diritto all’ottenimento degli stessi.

Art. 5
Emissione dei certificati verdi
1. Il MIPAAF comunica al GSE l’esito della verifica di cui all’art. 4, ai fini dell’emissione dei certificati verdi. Nel caso di esito positivo, il GSE provvede al riconoscimento del coefficiente moltiplicativo k = 1,8 con le modalità fissate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 e successive modificazioni.
2. Restano ferme tutte le altre pertinenti disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2010

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Zaia
Il Ministro dello sviluppo economico Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 180

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