Cass. Penale, III sez., sentenza 30 dicembre 2009, n. 49911

Cass. Penale, III sez., sentenza 30 dicembre 2009, n. 49911, sul deposito controllato o temporaneo di rifiuti-discarica abusiva

-In considerazione della continuità normativa tra gli illeciti di cui all’art 51 del d.lgs. 22/1997( attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e della data di accertamento del reato che risulta anteriore all’entrata in vigore del  d.lgs. 152/06 è corretto il capo di imputazione che faccia riferimento alla norma precedente (art 51 d.lgs. 22/1997) anziché a quella successiva (art 256 d.lgs. 152/2006).

-Per deposito controllato o temporaneo di rifiuti può intendersi ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo di produzione dei rifiuti stessi, e purché sussistano tutte le condizioni relative alla qualità, quantità, tempo di giacenza, organizzazione tipologica del materiale e ai requisiti fissati nelle norme tecniche di cui alla lettera M art 26 d.lgs. 22/1997 (art 183 D.lgs. 152/2006). Tale deposito è libero ma sottoposto comunque ai principi delle direttive comunitarie. In assenza di detti requisiti il deposito considerare può essere considerato: deposito preliminare o messa in riserva, oppure deposito incontrollato o abbandono, e, se l’abbandono è reiterato nel tempo,  discarica abusiva.