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Intervento alla Tavola Rotonda “La questione ambientale”, Università di Roma La Sapienza, 15 gennaio 2010

di - 26 Febbraio 2010
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  • Il principio di precauzione.

La vera frontiera del diritto ambientale è il principio di precauzione;
il principio comporta che proprio nel fissare dei limiti, degli standard di qualità ambientale, non si segua il criterio “è accertato che questa attività procuri danno all’ambiente e quindi la vieto”, ma che si usino delle misure di precauzione in modo da arrestare quelle immissioni, quelle attività, prima, laddove ancora non si abbiano conoscenze scientifiche per negare o affermare che una determinata nuova attività possa comportare danno all’ambiente o alla salute.
Si usano  delle misure di precauzione che garantiscono che l’eventuale danno possa essere evitato.
Il problema però sta nell’individuazione di questi standard.
Abbiamo avuto al C.d.S. un enorme contenzioso che ha riguardato l’inquinamento elettromagnetico.
Dopo lo sviluppo della telefonia cellulare e la liberalizzazione del settore, i vari gestori, nel corso degli anni, hanno creato una propria rete con l’istallazione delle c.d. stazioni radio-base, radio-mobili, che consentono di avere sul nostro cellulare il campo sempre pieno.
Queste stazioni sono disseminate a rete sul territorio; lo sviluppo di questa nuova tecnologia ha comportato una certa apprensione nella popolazione, laddove magari si vedeva il sorgere di un’antenna, di una stazione nelle vicinanze.
In Italia si è provveduto in ordine sparso all’inizio, nel senso che si sono avuti i provvedimenti più disparati a riguardo; determinati comuni hanno posto dei limiti alle emissioni di onde elettromagnetiche autonomamente, le Regioni anch’esse sono andate per ordine sparso, finché non è intervenuta la Corte Costituzionale che ha affermato che i limiti possono essere fissati solo dallo Stato alla luce anche del principio di precauzione, anche se è un settore in cui non c’è certezza sugli effetti a lungo termine dell’esposizione alle onde elettromagnetiche, certezza che acquisiremo nel tempo.
La corretta applicazione del principio di precauzione implica di stabilire dei limiti sotto i quali c’è una certa garanzia e man mano che le certezze di carattere scientifico aumentano quei limiti possono subire variazioni in alto o in basso.
Vorrei tornare ad un passaggio degli scritti di Giannini che ricordava il Prof. Satta.
In uno dei suoi scritti degli anni ‘70 Giannini già avvertiva la necessità di una vasta attività conoscitiva per comprendere i rischi ambientali e le misure più adatte per contrastarli.
Avvertiva, Giannini, che il disaccordo tra gli uomini e la scienza potesse lasciare gli amministratori impotenti sul da farsi ed esponeva al rischio che interessi privati di imprese e di potenze multinazionali potessero agire in tali ambiti facendo pressione sugli amministratori.
Il principio di precauzione comporta, ovviamente, la necessità di fissare livelli o di vietare l’uso di sostanze o il compimento di alcune attività, ma sarebbe necessario che l’attività di carattere scientifico fosse svolta in modo autonomo.
Prendiamo ad esempio l’inquinamento elettromagnetico: è evidente che qualora emergessero degli accertamenti scientifici più preoccupanti sull’utilizzo di queste moderne tecnologie si potrebbero avere dei riflessi imprenditoriali, economici, forti: da qui l’esigenza che gli accertamenti siano effettuati in modo del tutto autonomo rispetto all’ottica imprenditoriale, che invece può avere interesse allo sviluppo di queste nuove tecnologie.
La storia del diritto ambientale in Italia sta tutta in questi contrasti: basta analizzare le controversie amministrative, in cui a volte c’è confusione fra l’aspetto più strettamente giuridico, l’aspetto politico e l’aspetto scientifico.

  • Casi giurisprudenziali.

Al C.d.S. abbiamo avuto una gran serie di controversie che hanno riguardato l’installazione di centrali termoelettriche o dei rigassificatori.
Gli interventi del legislatore ci sono stati solo all’indomani del black out elettrico in cui si è trovata l’Italia nel 2002.
È stato adottato un decreto legge blocca – centrali con cui venivano accentrati i compiti decisionali in materia di impianti di produzione di energia elettrica: questo ha scatenato un notevole contenzioso sia dinanzi alla Corte Costituzionale (laddove le Regioni contestavano quest’accentramento dello Stato in materia) e la Corte si è espressa per la legittimità delle nuove norme perché il problema del fabbisogno energetico non può essere segmentato tra le singole Regioni; di per sé l’autosufficienza della Regione dal punto di vista energetico non sposta il problema che vi possa essere la necessità di costruire nuove centrali per produrre energia anche per le Regioni confinanti.
Il contenzioso c’è stato anche in sede amministrativa, e quello che più mi ha sempre colpito è il continuo ripensamento delle amministrazioni, sulla decisione di installare, costruire una centrale termoelettrica, un rigassificatore: al di là dei problemi scientifici che potevano attenere alla validità delle considerazioni svolte in sede di valutazione dell’impatto ambientale, molto spesso il contenzioso è ruotato intorno alle decisioni delle singole amministrazioni, che cambiavano idea anche al cambiare del “colore politico”.

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