Sentenza 26 febbraio 2010, n. 68

sulla legittimità costituzionale di leggi regionali che regolano l’insediamento di industrie che svolgono attività di prospezione, ricerca, estrazione e lavorazione di idrocarburi

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione che vietava, in aree destinate a determinate produzioni, l’insediamento di industrie dedite all’attività di lavorazione di idrocarburi e all’ampliamento degli esistenti impianti (art. 1, comma 3, della Legge Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14).

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale legge perché approvata successivamente allo scioglimento del Consiglio e, dunque, in regime di prorogatio. Secondo la Consulta, il contenuto della legge viola l’art 86, terzo comma, dello statuto Regione Abruzzo in relazione all’art.123 della Costituzione.

L’art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, dispone che, «in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l’Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale».

Il Consiglio regionale pertanto doveva limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili.

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?comando=let&sez=ultimodep&nodec=68&annodec=2010&trmd=&trmm=