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La competizione fa bene alle università

di - 25 Febbraio 2010
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Un giudizio positivo, coerentemente con le valutazioni prima esposte (al § 3), concerne anche gli strumenti volti a promuovere il merito, ossia le “borse” e i “buoni-studio”. I pratici di questi temi sanno che non è facile verificare se le dichiarazioni redatte dagli aspiranti beneficiari siano veritiere. Ma questa non costituisce una buona ragione per non sperimentare, mediante i vouchers, forme di concorrenza tra le università, che inducano quelle dotate di cattivi docenti e peggio amministrate a sforzarsi di allinearsi alle migliori università.
Un discorso a parte va fatto per il reclutamento dei professori e dei ricercatori. Un giudizio complessivo d’adeguatezza va qualificato. Esso riguarda l’impianto della legislazione, ossia il ritorno – tardivo – alle abilitazioni nazionali e il sostegno alla mobilità dei professori e ricercatori. Su singoli aspetti, le valutazioni possono divergere, tanto sotto il profilo della legittimità, quanto sotto il profilo dell’opportunità: ciò vale, segnatamente per l’incongruo rilievo attribuito al caso, che in ordinamenti più propensi ad attribuire il giusto peso al merito viene utilizzato soltanto in situazioni nelle quali si reputa di doverne prescindere (come accade, in certe situazioni, per la concessione della green card negli USA).

5. B) Questioni di metodo
Non solo la prospettiva di pervenire a norme perfette non può non essere venata di ragionato pessimismo, ma l’analisi del disegno di legge dà risultati discordanti rispetto ai progressi appena passati in rassegna.
Prima di darne conto, è bene segnalare, alcune questioni di metodo. Pur se la via maestra per una riforma delle università è quella legislativa, il testo attuale del disegno di legge è contraddistinto da un non commendevole centralismo. Questo difetto emerge, in particolare, nelle decisioni riguardanti l’organizzazione degli atenei, che, se approvate in sede parlamentare, implicherebbero, se non una subalternità delle università, una concezione restrittiva della loro autonomia, che è garantita dalla Costituzione.
Il problema va tenuto distinto da un altro problema, pur connesso e al quale si fa meno sovente riferimento. Il disegno di legge non si limita a prevedere il ricorso alla delega legislativa (articolo 5). Prevede, altresì, una serie di piani e programmi. Per le ragioni anzidette, in via amministrativa fin troppo è stato fatto, poco può farsi ancora, per rendere più funzionali gli strumenti che la nuova cornice legislativa offre. Inoltre, il tempo per adottare i piani e programmi difficilmente sarà breve, donde un inevitabile differimento degli effetti attesi dalla riforma, in contrasto con la sua urgenza.
Infine, la via maestra per assicurare un’equa competizione tra le università quanto all’accesso ai fondi per la ricerca è ostacolata non soltanto dagli interessi in conflitto, ma anche da una non adeguata percezione in sede governativa dell’importanza che l’attività di determinazione dei criteri e delle modalità cui attenersi assume sotto il profilo sociale, prima ancora che giuridico. Se quei criteri attuano indirizzi e intendono produrre conseguenze apprezzabili in sede finanziaria, se quelle modalità di azione servono a dar luogo a una discontinuità rispetto al passato, non possono essere introdotti con un colpo di penna. Devono essere presentati, giustificati, discussi pubblicamente prima di essere applicati.

6. C) Questioni di merito
Passando dalle questioni di metodo a quelle di merito, quanto prima osservato in ordine all’affermazione del principio del merito va ora completato. Se si premiano i talenti, le eccellenze, il lavoro di equipe, la distribuzione dei fondi volti a promuovere il merito, deve premiare i dipartimenti, non gli atenei. Di qui la necessità di una distinzione dei fondi aventi una funzione premiale rispetto agli altri.
Occorrono, inoltre, correttivi rispetto alla disattenzione attuale per il ruolo che una corretta, non distorta, informazione può assumere per i vari soggetti interessati a effettuare una scelta consapevole tra le varie università. Proprio perché non fondato sulla pienezza dell’informazione, o almeno su un serio minimo d’informazioni qualificate, il “credito” di cui queste godono ha un valore incerto. Per carenza di informazioni, per incapacità nel valutarle, gli studenti, le famiglie, gli enti privati che potrebbero assumere il ruolo di finanziatori possono scambiare una sede distaccata, con poche facoltà o una soltanto, per un accettabile succedaneo d’una sede universitaria. Anche le critiche che da più parti sono state mosse al ranking redatto nel 2009 dal Ministero, a bene vedere, risentono del fatto che, in presenza di informazioni poco affidabili, il “credito” può rapidamente venire meno per effetto di poche valutazioni negative. È indispensabile, quindi, stabilire standard minimi non soltanto in ordine alla dotazione organica di professori e ricercatori, ma anche per quanto concerne l’attività scientifica e didattica che essi svolgono.
Il discorso riguardante gli standard richiede ulteriori approfondimenti. Una seria valutazione della ricerca non può fondarsi soltanto su parametri di natura quantitativa: svariati articoli pubblicati su una rivista a diffusione locale non possono essere messi sullo stesso piano di un articolo pubblicato su una rivista nazionale o internazionale, che si avvalga della peer-review, con referees di altri atenei, italiani e d’altri Paesi: non basta un’autocertificazione. Al tempo stesso, una seria valutazione della didattica non può fondarsi soltanto sui giudizi degli studenti: disporne è utile, ma annettervi soverchia importanza è sbagliato.

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