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TAR Toscana, sez. II, sentenza 5 febbraio 2010, n.195

di Osservatorio Energia - 5 Febbraio 2010
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TAR Toscana, sez. II, sentenza 5 febbraio 2010, n.195, sulla necessità della procedura di Valutazione di impatto ambientale, in caso di prescrizioni mirate alla mera mitigazione e derogabilità dell’art. 208, D. lgs. 2006 n. 152 smi.

-Nel giudizio amministrativo, la legittimazione delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi degli artt. 13 e 18, comma 5, della legge 1986 n. 349, è riconosciuta ex lege non essendo necessaria l’ulteriore dimostrazione di uno specifico danno dalle stesse subito per effetto del provvedimento contestato.

-In relazione ai progetti di ampliamento di discariche di rifiuti già autorizzate ed operanti, è legittima l’ordinanza provinciale con cui, in conformità alla normativa regionale di settore (nella specie, la L.R. 1998 n. 79 della Regione Toscana) e preso in considerazione lo studio di impatto ambientale presentato dal richiedente, si esclude la necessità della procedura di V.I.A. sul rilievo che l’Autorità competente abbia già imposto specifiche prescrizioni finalizzate alla eliminazione/mitigazione degli impatti sfavorevoli del progetto sull’ambiente.

-A fronte di eventuali norme regionali (nella specie, gli artt. 15-17 della L.R. 2005 n. 1 della Regione Toscana), che prevedano, per l’approvazione dei progetti in parola, l’obbligatoria adozione di una variante urbanistica, l’art. 208 del D. lgs. 2008 n. 152, va considerato quale norma speciale sopravvenuta. Esso, perciò, trova, in materia, inderogabile applicazione.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2007/200701743/Provvedimenti/201000195_01.XML


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