Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

Sentenza 28 gennaio 2010, n. 28

di Osservatorio Energia - 28 Gennaio 2010
      Stampa Stampa      

sulla illegittimità costituzionale della nozione di rifiuto e sottoprodotto delle ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro depositate

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 La parte della disposizione modificata riguarda la nozione dei  sottoprodotti laddove la norma non assoggetta alle disposizioni di cui alla parte quarta del  decreto 152/2006 e smi le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale c.d. pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro che siano  depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. La disposizione è stata ritenuta illegittima perché contrastante con la definizione  di rifiuto di matrice comunitaria  espressa nella direttiva 75/442/CEE e ss. mm. perché qualifica come rifiuto ogni sostanza di cui il produttore si disfi o intenda disfarsi con ciò escludendo dalla categoria dei rifiuti le ceneri di pirite indipendentemente dal fatto che l’impresa produttrice se ne sia disfatta. La presunzione assoluta cosi introdotta, in base alla quale tali materiali, quale che sia la loro provenienza e il trattamento ricevuto da parte del produttore, sono sempre e comunque da qualificare sottoprodotto è stata ritenuta contraria alla normativa comunitaria. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha, infatti, sottolineato come l’effettiva esistenza di un rifiuto debba essere accertata «alla luce del complesso delle circostanze, tenuto conto della finalità della direttiva e in modo da non pregiudicarne l’efficacia», pertanto la nozione comunitaria di rifiuto non può prescindere da fatti estrinseci e dai comportamenti dei soggetti produttori ed utilizzatori tanto meno può dedursi dalla sola  natura intrinseca del materiale.

http://www.cortecostituzionale.net/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=28&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy