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Energie rinnovabiliMinistero dello Sviluppo Economico, decreto 26 gennaio 2010

di Osservatorio Energia - 26 Gennaio 2010
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Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 26 gennaio 2010, aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 35 del 12 Febbraio 2010

Il Decreto modifica sensibilmente i valori della previsti nel D.M. 11 marzo 2008. Si tratta dei valori di trasmittanza termica per le chiusure apribili e assimilabili, il cui rispetto è obbligatorio per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica. Inoltre introduce significativi chiarimenti circa i beni ammessi alle detrazioni.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 35 del 12-2-2010

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 gennaio 2010

Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici. (10A01747) (GU n. 35 del 12-2-2010)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare:

il comma 20, il quale dispone, tra l’altro, che le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;

il comma 24, lettera a), la quale prevede che, per l’attuazione di quanto disposto al comma 20 sopra citato, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo art. 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007, e successive modificazioni;

Visto in particolare il decreto del Ministro sviluppo economico 11 marzo 2008, recante «attuazione dell’art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, recante attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che definisce, tra gli altri, i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia in materia di ristrutturazione di edifici esistenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009, recante attuazione dell’art. 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e modifica gli allegati del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Ritenuto che, per le finalità di cui al comma 20 dell’art. 1 della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica debbano essere adeguati ai valori minimi obbligatori delle medesime grandezze introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno che gli incentivi di cui al comma 20 dell’art. 1 della legge finanziaria 2008 siano riconosciuti per i soli interventi che conseguono valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e valori di trasmittanza termica, più stringenti di quelli minimi obbligatori di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Ritenuto che, in relazione all’emanazione ai decreti attuativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e all’esperienza applicativa di questi anni, sia opportuno procedere a una ricalibratura dei requisiti tecnici di ammissibilità agli incentivi e ad adeguamenti volti al superamento di alcune criticità concernenti l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 344 e 345 della legge finanziaria 2007;

Ritenuto opportuno tener conto dell’esigenza di contribuire al contenimento dell’immissione di polveri sottili nell’aria dovute all’utilizzo di biomasse combustibili nel riscaldamento di edifici con involucri edilizi di cattiva qualità energetica, come rilevato anche nell’ambito delle azioni individuate con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare inerenti per l’attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

Ritenuto opportuno, a tal fine, utilizzare un coefficiente correttivo riferito alla quota parte dei combustibili correlata alle fasi di preparazione della biomassa, sulla base di valutazioni prudenziali su analoghi coefficienti definiti da norme regionali;

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento dei requisiti tecnici di ammissibilità.

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008 citato in premessa, (di seguito denominato: decreto 11 marzo 2008), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 1, comma 1, al termine del comma, la cifra 1 è sostituita dalla lettera A;

b) all’art. 1, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«d) sia garantito, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all’art. 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;

e) i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarano il rispetto dei predetti requisiti in sede di trasmissione all’Enea della documentazione prevista all’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni»;

c) all’art. 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell’applicazione del comma 345, dell’art. 1, della legge finanziaria 2007, e ai sensi di cui all’art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell’edificio oggetto della riqualificazione

energetica»;

d) all’art. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente decreto, per il calcolo dell’indice di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale e delle trasmittanze degli elementi costituenti l’involucro edilizio, si utilizzano le metodologie di calcolo di cui all’art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Ai medesimi fini, l’utilizzo dello schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio di cui all’allegato G al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008 è equivalente all’analogo schema di procedura semplificata riportato all’allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009»;

e) all’art. 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai soli fini dell’accesso alle detrazioni di imposta di cui all’art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, nel caso in cui la riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3»;

f) dopo l’art. 3 è aggiunto il seguente art. 4:

«Art. 4 (Disposizioni finali). – 1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal trentesimo giorno dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Nei tempi previsti dal comma 1, l’Enea adegua alle disposizioni del presente decreto il proprio sito internet attraverso il quale i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni di imposta di cui al comma 344 e 345 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 trasmettono la documentazione necessaria»;

g) il comma 2, dell’allegato B è sostituito dal seguente:

«2. Valori applicabili dal 1° gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici.

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m²K)

Roma, 26 gennaio 2010


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