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“Testamenti viventi” per banche ……in futura agonia

di - 25 Gennaio 2010
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1. In un recente e stimolante articolo Geoffrey Wood, professore di economia, alla Cass Business School, di Londra, prendendo spunto dalla circostanza che il Governatore della Banca d’Inghilterra ha proposto che le banche predispongano “living wills”, e che il Treasury Select Committee della Camera dei Comuni inglese ne ha suggerito l’impiego, discute della possibilità che le banche, in previsione di una loro possibile crisi finanziaria o perfino, aggiungerei, di una loro possibile messa in liquidazione, possano predisporre “testamenti viventi” per il caso in cui esse fossero “moribonde” e quindi versino in una crisi tale da condurre alla loro liquidazione e quindi estinzione.
Sostiene infatti Wood che i testamenti viventi delle banche sarebbero utili sotto due differenti, ma concorrenti, punti di vista, per il primo «they would ensure that when some institution, however large or complex, got into difficulties, it could be handled without major collateral problems. That in itself is a good argument for them»; per il secondo, ma strettamente associato al primo, che «these wills would make future crises less likely. For they would ensure that no bank was ever again “too big to fail”. The “brooding presence” of the risk of failure would once again make bankers act in a prudent way».
Il pragmatismo tipico del diritto degli affari che caratterizza la cultura di common law suggerisce dunque una soluzione che merita di essere discussa per verificarne il suo eventuale recepimento nel nostro sistema.

2. Il diritto delle crisi dell’impresa bancaria prevede due diverse fattispecie e procedure: l’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda bancaria.
La prima fattispecie ha natura conservativa; la seconda dismissiva.
Entrambe tuttavia devono rispondere all’esigenza di tutelare i depositanti, al fine di evitare che i loro risparmi vengano vanificati in tutto o in parte dal dissesto dell’impresa.
Il problema del testamento vivente dell’impresa in bonis, per il momento in cui avrà cessato di essere tale, potrebbe però avere senso unicamente per l’ipotesi della procedura di liquidazione coatta amministrativa, giacché nella diversa fattispecie dell’amministrazione straordinaria, il presupposto e la finalità della procedura consistono nella possibilità per l’azienda bancaria di superare un momentaneo e transeunte stato di crisi, e quindi, successivamente all’intervento del Commissario straordinario, e con l’aiuto dell’attività da questo posta in essere, ritornare in una situazione di continuità aziendale e di rilancio dell’azienda stessa.
Tant’è che unicamente nel caso della liquidazione coatta amministrativa, che presuppone la cessazione dell’impresa, si potranno presentare i presupposti per la dichiarazione di insolvenza dell’impresa bancaria.

3. Il procedimento di liquidazione coatta amministrativa prende solitamente avvio da un’ispezione svolta nell’azienda di credito ad opera dell’Organo di Vigilanza della Banca d’Italia e dal conseguente verbale ispettivo, le cui risultanze vengono comunicate e consegnate agli esponenti aziendali per le loro controdeduzioni, ma unicamente nella parte c.d. aperta, cioè quella conoscibile dai terzi, che contiene le constatazioni sulla situazione della banca e gli eventuali rilievi diretti agli organi di amministrazione e di controllo; la parte cd. chiusa (che contiene le analisi e le valutazioni degli ispettori) invece è coperta dal segreto d’ufficio, e quindi non è conoscibile se non dall’autorità giudiziaria.
In seguito, sulla base di quelle risultanze, qualora ne ricorrano gli estremi la Banca d’Italia propone al Ministero del Tesoro l’adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività creditizia della banca e di contestuale scioglimento degli organi amministrativi e di controllo e conseguentemente di messa in liquidazione coatta amministrativa della banca.
Al decreto ministeriale segue la nomina, ad opera del Governatore della Banca d’Italia, degli Organi della liquidazione (Commissario liquidatore e Comitato di sorveglianza).
In alcuni, meno ricorrenti, casi la richiesta del provvedimento di liquidazione può derivare direttamente dagli esponenti della banca o, più di frequente, dai Commissari straordinari eventualmente nominati in precedenza dalla Banca d’Italia nell’ambito di un provvedimento di Amministrazione straordinaria dell’azienda creditizia.

4. Le sequenze da ultimo descritte avvengono in un ristretto arco temporale, per non dire contestualmente, in ragione ovviamente della necessità di procedere con la massima celerità e segretezza nell’adempimento degli atti e delle operazioni connesse alla liquidazione coatta.
Se infatti i depositanti sapessero in anticipo che l’azienda di credito versa in uno stato di decozione o di palese insolvenza, ma quand’anche essi fossero a conoscenza del mero stato di crisi “reversibile”, si scatenerebbe la corsa degli stessi depositanti per ritirare dallo sportello i propri depositi, determinando così una situazione di panico locale o sociale, a seconda delle dimensioni dell’azienda in crisi.
Sicché il riserbo e il segreto che accompagna tali operazioni è un presupposto essenziale per la loro riuscita.

Il Commissario (ovvero i Commissari qualora si tratti di azienda bancaria di rilevanti dimensioni) dopo aver preso consegna della banca dai cessati rappresentanti legali, oppure dai Commissari Straordinari in caso di precedente provvedimento di Amministrazione straordinaria, previo accertamento della situazione finanziaria e contabile della banca alla data del provvedimento di liquidazione, provvedono solitamente a cedere ex art. 90 T.U. l. banc. le attività e passività della banca oggetto del provvedimento di rigore ad altra banca (preventivamente interpellata dalla Banca d’Italia e che si era dichiarata interessata all’operazione di acquisizione).

Contributo collegato:
I living wills e un articolo del Prof. Gabrielli: un commento di Alessandro Roselli

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