TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sentenza 13 gennaio 2010, n. 41

TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sentenza 13 gennaio 2010, n. 41, sugli obblighi del proprietario del fondo in ipotesi di abbandono di rifiuti.

L’interesse ad intervenire può configurarsi anche in presenza di un  interesse di mero fatto ad opporsi alle ragioni di parte ricorrente quale è quello ulteriore di mera esecuzione della bonifica ricavabile dall’annullamento dell’atto impugnato (ordinanze sindacali di rimozione e avvio del recupero e smaltimento dei rifiuti inerti depositati da terzi in maniera incontrollata e ripristino dei luoghi con ordine redazione del piano di bonifica e delibera della Giunta comunale di approvazione del  progetto definitivo esecutivo di rimozione e ripristino dei luoghi per inottemperanza dei responsabili all’ordinanza sindacale). Non deve tuttavia sussistere un interesse diretto quale quello del proprietario del fondo oggetto di discarica abusiva e non può ampliarsi la  domanda  Sussiste obbligo solidale tra il trasgressore del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo ed il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area essendo il trasgressore tenuto a procedere in solido con costoro alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, sempreché ad essi tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Ai fini della legittimità dell’ordinanza sindacale nei confronti del proprietario o del titolare di un diritto personale di godimento per la responsabilità per i danni conseguenti all’abbandono di rifiuti nell’area stessa, con il conseguente obbligo di bonifica, deve, pertanto,sussistere quantomeno l’elemento della colpa, così come richiesto dall’art. 14 c.3 Dlgs 22/1997.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%204/1999/199902260/Provvedimenti/201000041_01.XML