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Breve commento allo schema di decreto legislativo del 22 dicembre 2009 in materia di nucleare

di - 29 Dicembre 2009
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1. L’analisi dello schema di decreto legislativo approvato in data 22 dicembre, che attende ancora il parere delle Commissioni Parlamentari e della Conferenza Unificata, ma che verosimilmente nel testo definitivo non differirà sensibilmente dalla formulazione attuale, consente di effettuare una serie di riflessioni sul tema della produzione di energia elettrica da fonte nucleare.

2. La prima, più immediata osservazione, riguarda la necessità di sgombrare il campo da possibili ingenuità: questo schema è l’ultimo di una serie di provvedimenti che stanno reintroducendo in Italia la possibilità di produrre energia elettrica da fonte nucleare e, al di là delle materiali operazioni di costruzione delle centrali, ancora lontane nel tempo, sono oramai in via di rapida definizione tutti gli strumenti giuridici necessari .
In questo senso, in primo luogo il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico del Paese, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, aveva inserito il nucleare nella nuova strategia energetica nazionale (art. 7, comma 3), autorizzando il Governo a concludere  accordi con gli Stati membri dell’UE e i Paesi terzi per garantire la sicurezza e l’efficienza dei nuovi impianti.
In secondo luogo la legge 99 del 23 luglio 2009 recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, aveva previsto: all’art. 26 in capo al CIPE il potere di definire tipologie di impianti e di adottare misure per favorire la costituzione di consorzi per la produzione di energia elettrica nucleare; all’art. 29 l’istituzione dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare; all’art. 41 la giurisdizione esclusiva amministrativa del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma per le controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare; infine, all’art. 25, aveva delegato il Governo ad adottare entro sei mesi un decreto legislativo concernente “la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate”[1].
Quindi lo schema di decreto legislativo costituisce il passo forse più importante di questo iter, che si concluderà dal punto di vista normativo con l’adozione di una serie di decreti ministeriali, ai quali lo schema fa riferimento.

3. La seconda considerazione riguarda gli interessi coinvolti e la graduzione tra gli stessi.
Il ruolo centrale è assunto dal Ministero dello Sviluppo economico, il quale governa i procedimenti raccogliendo le istanze (es. art. 10 comma 1, art. 13 comma 1), trasferendo le documentazioni (es. art. 11 comma 8, art. 13 comma 4) sollecitando operatori e amministrazioni (es. art. 6, art. 13 comma 10), formulando proposte al Consiglio dei Ministri (art. 13 comma 11); quanto alle determinazioni, vi è un primo ambito di decisioni di minore importanza che detto Ministero assumerà autonomamente; un secondo, più ampio, ambito di decisioni di maggiore importanza, per le quali è previsto il concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nel primo senso si vedano l’art. 11 (tentativo di intesa con la regione sul sito certificato e decisione sul funzionamento del Comitato interministeriale), l’art. 13 (indicazione dei dati ed informazioni da inserire nell’istanza per l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari), l’art. 16 (individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa), l’art. 22 (definizione delle condizioni e modalità delle misure compensative); disposizioni simili sono previste anche per il procedimento che riguarda Deposito nazionale e Parco Tecnologico.
Nel secondo senso si vedano l’art. 3 (presentazione dello Schema energetico al Consiglio dei ministri), art. 4 (decreto di autorizzazione degli impianti nucleari), l’art. 5 (definizione dei requisiti soggettivi degli operatori) l’art. 8 (definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, dati ed informazioni da inserire), l’art. 10 (determinazione dei dati e delle informazioni da inserire nell’istanza per ottenere la certificazione dei siti), l’art. 11 (tentativo di intesa in sede di Comitato interministeriale con la regione e adozione del decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati), l’art. 13 (rilascio dell’autorizzazione unica), l’art. 21 (costituzione del Comitato di confronto e trasparenza), l’art. 26 (approvazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico).
Da questo quadro emerge come nella produzione dell’energia da fonte nucelare l’interesse dello sviluppo economico sia posto in primo piano, anche se non è tralasciato l’interesse ambientale il quale quasi sempre è considerato congiuntamente all’interesse alle infrastrutture e ai trasporti.
Appare in particolare evidente una dialettica tra lo sviluppo economico e la tutela dell’ambiente e del territorio, nell’ottica dello sviluppo rispettoso dell’ambiente, e tale dialettica emerge anche riguardo alle competenze dei rispettivi ministeri.
Caso emblematico è il discusso art. 13 comma 7 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che l’istruttoria dell’Agenzia nel procedimento mirante all’autorizzazione unica preveda l’acquisizione della VIA e dell’AIA, e che esse non possano avere ad oggetto questioni già sottoposte a VAS o alla valutazione dell’Agenzia nell’ambito del precedente procedimento di localizzazione del sito: si è ritenuto che questo comma si risolvesse in una sottrazione al Ministero dell’Ambiente della possibilità di una verifica dell’impatto ambientale dell’opera.

Note

1.  Il decreto, nel rispetto della legge delega, mira a disciplinare (l’articolo 1 funge da indice): le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per le attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti, nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio; il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari; le misure da adottare in favore dei residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati dagli impianti; la localizzazione, le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio, e le misure compensative relative al Deposito nazionale, e al connesso Parco Tecnologico, comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi; la “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”; le sanzioni.

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