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Produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia, analisi delle attuali problematiche normative e sostanziali per un concreto sviluppo del settore

di - 28 Dicembre 2009
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La produzione di energia da fonti rinnovabili, il cui obiettivo vincolante per l’Italia al 2020, ai sensi della Direttiva 28/2009/CE, è fissato al 17% sui consumi finali di energia, è ormai uno strumento fondamentale per il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale per la protezione dell’ambiente.  Il rispetto di questo target, attraverso l’investimento in energie da fonti rinnovabili, rappresenta così una grande opportunità, non solo per l’effetto benefico sul clima e sull’ambiente, ma anche in termini sociali e occupazionali.

Secondo lo studio dello IEFE, il centro di ricerca in energia e ambiente della Bocconi, pubblicato nel maggio 2009 per il GSE (Gestore Servizio Elettrico), è stato infatti rilevato che le politiche energetiche del pacchetto europeo ‘Clima-Energia’ potranno garantire notevoli possibilità di sviluppo occupazionale. Lo studio prevede che, attraverso un valore medio di investimenti di 8 miliardi di euro all’anno fino al 2020, il potenziale occupazionale raggiungibile nel settore delle rinnovabili in Italia è di 250 mila posti di lavoro al 2020 nel solo settore elettrico. La capacità di trattenere in Italia il valore degli investimenti e quindi il potenziale occupazionale disponibile, dipenderà dalla capacità dell’industria italiana di rispondere alla domanda degli sviluppatori di impianti, di diversificare la produzione verso le nuove tecnologie rinnovabili, di valorizzare la filiera produttiva e di reggere la sfida dei produttori internazionali. Evidente come, a tale scopo, la politica pubblica nazionale dovrebbe svolgere un ruolo primario nel creare un sistema nazionale per le fonti rinnovabili sempre più competitivo a livello internazionale.
L’investimento nelle rinnovabili avrebbe anche un importante effetto sociale, essendo una parte consistente della nuova occupazione localizzabile nelle regioni meridionali. Uno studio dell’Anev (Associazione Nazionale Energia dal Vento), pubblicato nel 2008 e frutto di un protocollo di intesa con UIL, ha spiegato come realizzando il potenziale eolico di 16 GW al 2020, potrebbero essere creati oltre 66 mila nuovi posti di lavoro nel settore dell’energia eolica, di cui un terzo nell’occupazione diretta e due terzi nell’indotto. Dalla simulazione effettuata risulta che, attraverso un incremento medio annuo di potenza installata pari a 1.100 MW, si creerebbero oltre 5.000 posti di lavoro all’anno. Il potenziale di occupazione delle regioni italiane tradizionalmente con maggiori problemi di disoccupazione sarebbe molto alto. Per queste regioni, in particolare per le regioni dell’Italia meridionale come Puglia, Campania e Sicilia, l’investimento in energia eolica può significare così un’importante occasione di rilancio e sviluppo. Importanti opportunità occupazionali sono presenti anche nel solare: secondo l’ISES (International Solar Energy Society) nel solare fotovoltaico, installando 7,5 GW al 2020, si possono ottenere 87mila posti di lavoro entro il 2020, mentre secondo l’Estif (European Solar Thermal Industry), con 12 GW installati nel solare termico si otterrebbero alla stessa data almeno 66 mila nuovi posti di lavoro.

Si comprende, dunque, come le prospettive di investimento nelle rinnovabili siano molto interessanti e rappresentino per l’Italia un’opzione molto valida proprio dal punto di vista occupazionale oltre che per l’ambiente.

Tuttavia non può non rilevarsi come notevoli siano ancora oggi gli ostacoli, sia normativi che sostanziali, ad un suo serio sviluppo.
Il quadro delle competenze delineato dalla giurisprudenza costituzionale sui principi della sussidiarietà e sul modello cooperativo della leale collaborazione[1] si staglia oggi su di un assetto problematico delle relazioni tra Stato e Regione in relazione alle procedure energetico ambientali. Tali sovrapposizioni, associate talvolta ad un’arbitraria e poco efficiente gestione delle procedure autorizzative da parte delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché ad un’inerzia dello stesso legislatore per la corretta implementazione della disciplina vigente, ivi compresa la mancata definizione del burden-sharing regionale, comportano seri ostacoli per lo sviluppo effettivo del settore, con forti danni per la tutela ambientale ed inesorabili ed ingenti perdite di opportunità da un punto di vista economico.

Per quanto riguarda il quadro delle competenze in materia di politica energetica, si delinea attualmente uno scenario sempre più confuso. Il decreto legislativo n. 112/1998[2], ha infatti individuato la riserva statale della definizione degli indirizzi di politica energetica nazionale, del coordinamento della politica energetica regionale, della determinazione dei criteri tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell’energia, nonché di tutte le funzioni legate alla sicurezza energetica nazionale, attribuendo espressamente alle regioni le competenze sulla concessione di contributi per progetti di impianti che utilizzano fonti alternative e per la costruzione o la riattivazione di impianti idroelettrici, e l’adozione di norme per la certificazione energetica degli edifici. A tale competenza regionale si sommano le attribuzioni di cui le regioni risultano provvisoriamente attributarie, finché non delegate con legge regionale agli enti locali, in base al principio di sussidiarietà[3]. Un primo problematico conflitto può così essere individuato in caso di co-programmazione degli strumenti da utilizzare in ambito energetico, tra il piano regionale (cfr PEAR) ed il  programma provinciale, in particolare in materia di utilizzo e promozione delle fonti rinnovabili, per cui ovviamente sarebbe auspicabile il massimo coordinamento in proposito tra gli Enti coinvolti.

Note

1.  Sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004.

2.  In attuazione della delega prevista dalla legge n. 59 del 1997 (cd. legge Bassanini sul decentramento amministrativo).

3.  cfr d.lgs. n. 112/98 per cui gli enti locali sono competenti in materia di controllo sul risparmio energetico e sull’uso razionale dell’energia, mentre alle province è affidata la redazione di programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, il rilascio delle autorizzazioni per l’istallazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia ed il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

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