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Produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia, analisi delle attuali problematiche normative e sostanziali per un concreto sviluppo del settore

di - 28 Dicembre 2009
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E così, accertata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione Regionale sulle istanza formulate dall’interessato oltre i 180 giorni, su ricorso dell’interessato potrà ottenersi (non senza ingenti aggravi di costi e tempi) un’eventuale declaratoria del Tar dell’obbligo del competente Assessorato di provvedere sulla stessa, adottando la determinazione conclusiva del procedimento nel termine di 90 giorni dalla comunicazione, ovviamente quando non sarà necessario ai sensi dell’art. 21 bis legge 1034/1971 la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento a seguito dell’obbligo di provvedere da parte dell’Autorità giudiziaria.
Per gli operatori di settore non c’ è dubbio che, in una situazione in cui il frazionamento del quadro normativo aveva già prodotto seri danni, le moratorie ed i ritardi citati vi si sommano, contribuendo così a creare un fenomeno di fortedisorientamento e sfiducia, che la giurisprudenza più attenta, anche costituzionale, non ha mancato di censurare. Il riconoscimento formale del principio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti non deve infatti essere letto soltanto come un mero tecnicismo, una formale applicazione della legge dello Stato, ma piuttosto, sotto il profilo sostanziale, esso esprime in tutta la sua forza il riconoscimento delle ragioni economiche ad esso sottese, cui la pubblica amministrazione, per il bene comune dovrebbe indiscutibilmente attenersi.

Inoltre, a ciò si aggiunga il fatto che le linee guida, che ai sensi dell’art 12 comma 10 del Decreto[11] il Governo avrebbe dovuto approvare per lo svolgimento del procedimento autorizzativo, sono rimaste ancora inattuate, comportando così notevoli ritardi e difficoltà nello sviluppo degli impianti, ed una forte confusione tra gli operatori del settore a seconda delle Regioni in cui operano.
Infatti nell’attesa alcune Regioni, nonostante l’inerzia statale, hanno tentato di darsi degli indirizzi e delle procedure specifiche affinché l’esercizio delle proprie competenze avvenisse in maniera coordinata, determinando diversità di comportamenti fra le varie regioni e in qualche caso fra le varie province della singola regione. Può così rilevarsi come ad esempio Lombardia e Puglia abbiano seguito in modo corretto le raccomandazioni del DLgs 387/2003, mentre secondo l’Anie (Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche) le Regioni Sicilia e Basilicata sono da considerarsi fra le più limitanti per lo sviluppo del fotovoltaico[12], ed ovviamente tale disparità di trattamento non è stata esente da critiche da parte della Corte Costituzionale.
Una recentissima sentenza della Corte, la numero 282  del  2 novembre 2009 già citata in premessa,  è infatti intervenuta sul punto, rilevando l’illegittimità della Legge regionale Molise[13] per violazione dell’art. 117, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui, in mancanza di linee guida nazionali, si individuavano una serie di aree territoriali ritenute non idonee all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici, in assenza di previsioni statali sul punto, che come è noto rinviano alle linee guida di cui all’art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003  il compito di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio’’. La Corte ha dunque ribadito come, in assenza delle linee guida (e nonostante quindi l’inerzia del legislatore in  merito) non sia comunque consentito alle Regioni  di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (cfr sentenza n. 166 del 2009), poiché  ‘Il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi, variamente modulati, rilevanti in questo ambito impone, infatti, una prima ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire alle Regioni ed agli enti locali di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contemperamento di tali esigenze.’’ In termini analoghi si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 166/09, provvedendo a censurare l’art. 6 della legge regionale Basilicata n. 9/2007 per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nella parte in cui veniva disposta la necessità di valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica in base all’atto di indirizzo di cui alla delibera G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920, delle procedure autorizzative in atto che non avessero concluso il procedimento per l’autorizzazione unica.

Alla luce di quanto esposto, ed in particolare alla luce delle problematiche accennate in termini pratici per l’ottenimento in tempi brevi dell’autorizzazione unica, dovranno essere lette le future innovazioni contenute nella nuova bozza di decreto governativo Linee Guida per la semplificazione dell’iter autorizzativo richiesto per la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili presentate lo scorso giugno agli operatori di settore, complici le pressioni dell’UE ed il recente appello del G.i.f.i (Gruppo imprese fotovoltaiche italiane) ed A.n.i.e., e di cui però si è tutt’oggi in attesa dell’approvazione.
Le nuove procedure previste, saranno la previsione della semplice DIA (dichiarazione inizio attività) per avviare la realizzazione di impianti eolici fino a 60 kilowatt, fotovoltaici fino a 20 kW, idroelettrici fino a 100 kW, da biomasse fino a 200 kW e da gas di discarica e biogas fino a 250 kW, per cuientro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza gli amministratori locali dovranno in ogni caso verificare la documentazione presentata, comunicando o il via libera all’opera o le eventuali contestazioni sulla documentazione, trascorso tale  termine il via libera sarà considerato automaticamente acquisito. Inoltre, si legge nella bozza del decreto, “non possono essere posti in via generale divieti o restrizioni di tipo programmatico per l’utilizzo di determinate fonti rinnovabili”.
Un primo timido segnale da parte del legislatore atto a ristabilire in termini concreti il favor per lo sviluppo di tali impianti, cui si auspica gli enti competenti si allineino presto, considerati gli indiscutibili benefici sia in termini economici che ambientali che ne derivano.

Note

11.  Art. 12 comma 10 del D.lgs. 387/03 “In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti’’.

12.  La situazione si è concretamente riflessa nel numero di impianti installati, che a fine 2008 vedeva il 25% di questi concentrarsi per l’appunto in Lombardia (con 49 MW di potenza installata) e Puglia (51,6 MW) mentre Sicilia (17 MW) e Basilicata (4,5 MW) si trovano nelle ultime posizioni della classifica della potenza installata per regione.

13.  Le disposizioni censurate: art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l) e n) della Legge regionale Molise[13] n. 15/2008.

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