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Produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia, analisi delle attuali problematiche normative e sostanziali per un concreto sviluppo del settore

di - 28 Dicembre 2009
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Inoltre, ai sensi delle modifiche introdotte al titolo V della Costituzione, la materia relativa a «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» è stata trasferita nell’ambito della potestà concorrenti delle regioni (art. 117, comma 3), causando forti difficoltà nel quadro delle competenze tra i vari livelli di governo. Infatti, se ai sensi dell’art. 117 Cost. spetta allo Stato la competenza legislativa concorrente, che ha il compito di dettare i «principi fondamentali» della materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, la potestà regolamentare spetta alle regioni. La presenza di materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di natura «trasversale» rispetto all’energia, come il tema della tutela della concorrenza, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici, o della tutela dell’ambiente, crea così gravi conflitti, con reciproche invasioni di competenze ed eccessiva difformità delle legislazioni regionali.

A tale scenario devono poi sommarsi talune problematiche in termini sostanziali che non possono che aggravare la già delicata situazione sin’ora descritta.
In Italia, è importante precisare, la disciplina vigente (art. 12 del D.lgs. 387/03[4] attuativo della Direttiva 2001/77/CE) stabilisce come principio fondamentale la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative, disponendo che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti ad unaautorizzazione unica (che costituisce, anzi dovrebbe costituire in termini brevi e ben definiti,  il titolo a costruire l’impianto in linea con il progetto approvato), rilasciata dalla regione o da altro soggetto da essa delegato su istanza dell’interessato, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
Come precedentemente riferito, frequenti ritardi nelle procedure da parte della pubblica amministrazione procedente comportano spesso profonde incertezze negli investitori anche a causa dei costi che sono costretti a sostenere per far valere le proprie istanze, fenomeno ampiamente analizzato e censurato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ossequio ‘all’intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione[5]’ per cui ‘l’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è propriamente considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti proprio ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall’Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997 .’
In questo senso la Corte Costituzionale già nel 2006[6], chiamata a pronunciarsi sull’attuale quanto riprovevole tema delle c.d. moratorie dei procedimenti che riguardano gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, interveniva a dichiarare l’illegittimità costituzionale della prassi delle Regioni di rinviare, a volte anche sine die e con grave danno per gli interessati, i procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel caso di specie veniva censurata la legge regionale Puglia nella parte in cui sospendeva, nelle more della approvazione del Piano Energetico Regionale, e comunque fino al 30 giugno 2006, sia le procedure di VIA che le procedure autorizzatorie ex art.12, D.Lgs. n. 387/2003, riguardanti parchi eolici. Ai sensi della pronuncia citata e come disposto dalla legge ‘il termine massimo per la conclusione del procedimento amministrativo di verifica e controllo delle condizioni necessarie al rilascio dell’atto non può comunque essere superiore a centottanta giorni e l’indicazione di questo termine non è una semplice indicazione di massima, bensì un principio fondamentale nella materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia’.
Tali principi venivano da ultimo ribaditi nella recente sentenza n. 282/2009 in relazione alla legge regionale Molise n. 15 del 2008, per cui la Corte,  dopo aver ribadito ancora una volta come “la normativa internazionale, quella comunitaria e quella nazionale manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti ‘’ ha censurato con fermezza gli art.li 3 e 5 della suddetta legge, in quanto avrebbero determinato «di fatto», la sospensione delle autorizzazioni di determinati impianti sino alla ripartizione degli obiettivi tra le Regioni[7], attraverso una “sorta di moratoria sino alla definizione degli obiettivi indicativi regionali”.
Tale costante orientamento giurisprudenziale conferma così come la prassi di sospendere le procedure autorizzative sia da considerarsi pacificamente illegittima, per cui come confermato da una recente sentenza del Tar Palermo[8] il silenzio della pubblica amministrazione sull’istanza di autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili (anche in materia di procedura di VIA[9], valutazione impatto ambientale)[10] ha natura inequivocabile di silenzio inadempimento.

Note

4.  D.Lgs. 387/03Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.

5.  Tar Puglia Bari del 22 aprile 2009 Sez. III n 983/09.

6.  Corte Costituzionale sentenza n. 364 del 2006. Nella specie, ci si riferisce alla legge regionale Puglia n. 9 del 2005, art.1 comma1 (‘Moratoria per le procedure di valutazione di impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica’).

7.  L’art. 3 della legge regionale Molise n. 15 del 2008 dispone che sino alla definizione degli obiettivi indicativi regionali di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003, il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto dei limiti ivi previsti (in particolare, l’art. 3 fissa un numero massimo di pali e di parchi eolici, e una potenza massima complessiva, per l’intero territorio regionale, degli impianti fotovoltaici), mentre l’art. 5, estende l’operatività di tali limiti anche ai procedimenti amministrativi in corso, «relativamente alle fasi istruttorie non ancora esaurite».

8.  Tar Palermo sentenza Sez. II, 6 aprile 2009, n. 642.

9.  Tar Puglia sentenza del 7 gennaio 2009 n. 1.

10.  Consiglio di Stato sentenza della Sez. V n. 4058 del 25 agosto 2008.

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