Legge 23 dicembre 2009, n. 191

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”. Art. 2, comma 231-233

Gli articoli si occupano del trasferimento di risorse tra Autorità indipendenti. Gli importi saranno trasferiti dall’autorità contribuente a quella beneficiaria entro il 31 gennaio di ogni anno. E’ altresì previsto un meccanismo di riequilibrio tra le autorità contribuenti e quelle beneficiarie. Ed infatti, con apposito Dpr, su proposta del ministro dell’Economia, sono stabilite reintegrative a favore delle autorità indipendenti contribuenti a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo, da ripartire tra le autorità beneficiarie che dichiarino un avanzo di amministrazione.

Gazzetta Ufficiale Serie generale – n. 302 del 30.12.2009.  Supplemento ordinario n. 243/L

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09191l.pdf