Schema di decreto legislativo approvato in materia di nucleare

Strategia del governo: Il primo passaggio è costituito dall’adozione della Strategia del Governo in materia nucleare, adottata da  Consiglio dei Ministri. E’ parte della strategia energetica nazionale: è indicato il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali e le linee guida del processo di realizzazione.

Operatori: Gli operatori devono essere in possesso o in grado di garantire i requisiti soggettivi, in termini di disponibilità di risorse umane e finanziarie, capacità tecniche, materiali e delle strutture organizzative per le autorizzazioni e gli atti di assenso in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, nonché per le attività di progettazione, costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari.

Programma di intervento: Gli operatori presentano un programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, soggetto al diritto di accesso ai documenti e all’accesso del pubblico all’informazione ambientale, fatte salve le informazioni di carattere commerciale individuate dallo stesso operatore, il quale non riguarda la localizzazione degli impianti

Rapporto preliminare di sicurezza: L’Agenzia, su richiesta degli operatori, procede alle verifiche per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza degli impianti proposti dagli operatori e ne accerta la rispondenza a standard di sicurezza.

Caratteristiche delle aree idonee: E’ di origine ministeriale lo schema delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, per la sicurezza dei siti, la salute della popolazione e la protezione dell’ambiente: si deve tenere conto in particolare della popolazione, dei fattori socio-economici, della qualità dell’aria, delle risorse idriche, dei fattori climatici, della biodiversità, delle condizioni geofisiche-geologiche, del valore paesaggistico-architettonico-storico, delle condizioni sismo-tettoniche, della distanza dalle aree abitate e dalle infrastrutture di trasporto, della strategicità dell’area per il sistema energetico e delle caratteristiche della rete elettrica.

E ‘ prevista una consultazione pubblica che si conclude con l’adozione dello schema, che deve tenere conto delle osservazioni pervenute e motivare l’eventuale mancato accoglimento delle stesse.

VAS su strategia e caratteristiche: La Strategia e le caratteristiche sono soggette alle procedure di valutazione ambientale strategica e al rispetto del principio di giustificazione.

La consultazione pubblica e la partecipazione sono curate dal Ministero dell’ambiente, il quale al termine della VAS, trasmette il parere motivato affinché gli altri ministeri adeguino la strategia e le caratteristiche e sottopongono gli atti adeguati al Consiglio dei Ministri.

Certificazione del sito: L’operatore presenta poi al Ministero dello sviluppo economico ed all’Agenzia l’istanza per la certificazione di uno o più siti da destinare ad un impianto nucleare con l’indicazione del progetto preliminare dell’impianto, delle indagini tecniche, la valutazione preliminare di sicurezza, la documentazione di valutazione ambientale e paesaggistica, l’elenco delle servitù da costituire.

L’Agenzia effettua l’istruttoria sulle istanze e può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni e, in caso positivo, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito.

Il Ministro dello sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti all’intesa della Regione interessata. In caso di mancata intesa si provvede a un Comitato interistituzionale con composizione paritaria, rispettivamente, dei ministeri e della Regione. Ove non si riesca a costituire il Comitato ovvero non si pervenga all’intesa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

L’intesa opera anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni.

Elenco dei siti certificati: Sull’elenco dei siti certificati si esprime la Conferenza Unificata, in mancanza di intesa provvede il Consiglio dei Ministri. E’ ministeriale il decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati. Ciascun sito è dichiarato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione, ed attribuito alla titolarità dell’operatore richiedente. La Regione interessata adegua il proprio Piano Energetico Ambientale all’intesa. L’efficacia del decreto viene meno decorsi ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione senza che venga presentata l’istanza per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, salvo tempestiva motivata richiesta di proroga da parte dell’operatore, e dall’inefficacia consegue la responsabilità dell’operatore per i danni economici.

Autorizzazione per la costruzione e esercizio dell’impianto: L’operatore titolare del sito certificato propone istanza per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l’impianto nucleare, nonché per la certificazione del proponente.

Serve tra l’altro l’indicazione degli assetti societari, delle capacità tecniche, degli aspetti e delle garanzie finanziarie, degli impatti territoriali, ambientali e paesaggistici, del progetto definitivo dell’impianto, del rapporto di sicurezza, lo studio preliminare sulla disattivazione dell’impianto, la stima delle misure compensative.

L’istruttoria è svolta dall’Agenzia, avvalendosi di  organi tecnici e amministrazioni interessate, la quale acquisisce la VIA e l’AIA, e si adegua ai loro esiti, anche definendo prescrizioni tecniche per l’impianto. Si prevede che non possono avere ad oggetto questioni già sottoposte a valutazione ambientale strategica o alla valutazione dell’Agenzia nell’ambito della localizzazione del sito..

L’Agenzia, rilascia poi parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che indice una conferenza di servizi con l’Agenzia stessa, tutte le amministrazioni territoriali e gli altri soggetti coinvolti coinvolti allo specifico progetto, che non si siano già espresse nell’ambito dell’istruttoria svolta dall’Agenzia.

Qualora non venga raggiunta l’intesa con un ente locale coinvolto, dopo un congruo termine, il Consiglio dei Ministri, partecipante il Presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta.

Il decreto concertato del Ministro dello sviluppo economico rilascia infine l’autorizzazione unica che vale anche quale licenza, quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni, quale variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni atto amministrativo, comunque denominato.

Responsabilità dell’Agenzia: L’Agenzia è responsabile delle verifiche delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e può emettere prescrizioni e misure per le ipotesi di rischio indebito, salvo il potere per il titolare dell’autorizzazione unica di proporre soluzioni e misure ulteriormente migliorative. In caso di inosservanza, l’Agenzia dispone la sospensione delle attività.

Responsabilità dell’operatore: Il titolare dell’autorizzazione è responsabile della sicurezza dell’impianto, della formazione dei lavoratori, dell’osservanza delle prescrizioni dell’Agenzia in materia di sicurezza, dell’informazione per le popolazioni coinvolte.

Deve trasmettere all’Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e le misure di ripristino  e comunque, un rapporto annuale al Comitato di confronto e trasparenza.

E’ anche responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali (prodotti durante l’esercizio dell’impianto nucleare e stoccati temporaneamente nel sito dell’impianto) e del combustibile nucleare per la durata dell’impianto e provvede, a sue spese, al trattamento, condizionamento, smaltimento presso il Deposito nazionale dei rifiuti operazionali, e al riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale.

Disattivazione degli impianti: La disattivazione degli impianti è svolta dalla Sogin S.p.A, la quale prende in carico la gestione in sicurezza degli stessi e svolge tutte le attività fino al rilascio dei siti per altri usi.

Il finanziamento della disattivazione avviene per mezzo di un fondo di “decommissioning” istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico alimentato annualmente con i contributi dei titolari dell’autorizzazione unica; se la valutazione dei costi risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell’autorizzazione unica, quest’ultimo è tenuto alla relativa differenza. La Cassa può effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidità necessaria e abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.

Comitato di Confronto e Trasparenza: Presso ciascuna Regione nella quale vi sia un sito  è istituito un “Comitato di confronto e trasparenza”, finalizzato all’informazione, monitoraggio e confronto pubblico sull’attività concernente l impianto nucleare, con oneri a carico dell’operatore, composto da figure istutuzionali locali o da loro delegati (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, membro dell’ARPA), soggetti statali (Prefetto, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’ISPRA, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), soggetti interessati  (rappresentante dell’Agenzia, il titolare del sito e poi dell’autorizzazione unica, esperto qualificato di radioprotezione designato dall’Agenzia) e rappresentanti designati secondo il criterio della maggiore rappresentatività a livello regionale (di associazioni ambientaliste, di imprenditoria locale, di organizzazione sindacale).

Il titolare del sito è tenuto a fornire tutte le informazioni ed i dati richiesti ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell’impianto nucleare.

Qualunque interessato può rivolgersi al Comitato ed esso può richiedere analisi a Università, l’ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti a carico del contributo annuale.

Misure Compensative: Il rilascio dell’autorizzazione unica deve essere contestuale all’assunzione del vincolo alle misure compensative in favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell’impianto nucleare e degli enti locali interessati, con oneri a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle infrastrutture.

Sono previsti un beneficio da corrispondere in quote annuali, per la costruzione dell’impianto nucleare e un beneficio su base trimestrale  dall’entrata in esercizio dell’impianto;

I benefici sono calcolati in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente e alla potenza dell’impianto.

Ai soggetti onerati è fatto divieto di trasferire sugli utenti finali i costi di compensazione.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas vigila sul rispetto di detto divieto.

Nel caso in cui la realizzazione o l’esercizio dell’impianto subisca, per qualunque ragione, un arresto definitivo i benefici decadono automaticamente con effetto dal momento dell’arresto.

Si prevede 3000 euro per ogni megawatt fino a 1600, ed oltre maggiorazioni del 20%, per la fase della costruzione; 0,4 euro per megawatt l’ora per la fase dell’attività, divise al 10% alle province, 55% ai comuni, 35% ai comuni limitrofi fino a 20 km. Cittadini e imprese godono di detrazioni su irpef, irpeg, ici, bollette elettriche, rifiuti. La percentuale stimata del vantaggio è del 60% per cittadini-imprese e 40% per enti locali.

Deposito nazionale e Parco Tecnologico: Il decreto si occupa della localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato a smaltire i rifiuti radioattivi a basse e media attività ed all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività ed il combustibile irraggiato.

Nel Parco Tecnologico sarà possibile svolgere attività operative, di ricerca e sviluppo tecnologico, attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui  caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio e ci sarà un Centro di studi e sperimentazione

La Sogin S.p.A. realizzerà e eserciterà queste attività, con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza; essa riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi un corrispettivo ed essa stessa eroga essa agli enti locali le quote ad essi spettanti, agendo sotto il controllo e vigilanza prevalente dell’Agenzia.

Sub: Carta nazionale Entro sei mesi definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo un ordine di idoneità e un progetto preliminare. E’ prevista una consultazione pubblica ed un Seminario di lavoro, al termine dei quali Sogin redigerà una versione aggiornata della proposta di Carta, che il Ministro dello sviluppo economico avrà il potere di approvare.

Sub: Procedimento per la localizzazione La Sogin inviterà allora Regioni ed enti locali delle aree potenzialmente idonee a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco e avvierà trattative bilaterali: in caso di assenza di manifestazioni d’interesse, la Sogin SpA promuoverà trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate. In conclusione, il Ministero dello sviluppo economico acquisirà l’intesa delle Regioni interessate.

In caso di mancata intesa si provvede alla costituzione di un Comitato interistituzionale con composizione paritaria ministeriale e regionale.

Ove non ci si riesca ovvero non si pervenga all’intesa si provvederà all’intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

Successivamente il Ministro dello sviluppo economico trasmetterà la proposta alla Conferenza unificata che esprimerà la relativa intesa. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvederà comunque con deliberazione motivata.

Successivamente la Sogin SpA effettuerà  indagini tecniche sotto la vigilanza dell’Agenzia e formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico, il quale  individua  il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e ne attribuisce la titolarità alla stessa Sogin S.p.A.

Sub: rilascio dell’autorizzazione unica: la Sogin S.p.A. presenterà istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell’autorizzazione unica, la cui istruttoria sarà svolta dall’Agenzia, la quale rilascerà parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che indirà una conferenza di servizi per chi non abbia già espresso il proprio parere

Qualora in sede di conferenza di servizi non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri assegna all’ente un congruo termine; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.

Il Ministro dello sviluppo economico rilascia con proprio decreto l’autorizzazione unica

Sub: misure compensative: è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività.

Gli enti locali sono tenuti a riversare una quota percentuale alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe.

Campagna di informazione: E’ prevista una campagna di informazione ad opera del Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A (che ne curerà ideazione, la programmazione e la realizzazione) e coinvolgendo più figure istituzionali.

In considerazione dei profili di necessità ed urgenza, la campagna è realizzata in deroga alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000. Può applicarsi l’art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Sanzioni: Sono previste sanzioni per le attività svolte in assenza dell’autorizzazione unica o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, così come per la violazione delle prescrizioni contenute nel testo.

Nei casi di maggiore gravità, si applica anche la sanzione della sospensione temporanea ovvero della revoca dell’autorizzazione.

All’accertamento degli illeciti e all’irrogazione delle sanzioni provvede l’Agenzia.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il pagamento in misura ridotta.

I ricorsi sono soggetti alla giurisdizione esclusiva ove ha sede l’Agenzia.

http://www.apertacontrada.it/wp-content/uploads/2009/12/Attuazione-art-25-L-23-7-09-n-99-in-materia-di-nucleare.pdf

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Breve commento allo schema di decreto legislativo del 22 dicembre 2009 in materia di nucleare
di Fulvio Costantino – 29 dicembre 2009