Il TAR ribadisce il principio fondamentale in materia di energia secondo il quale il termine per la conclusione del procedimento di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 è inderogabilmente fissato a 180 giorni. Ne discende che qualora la normativa regionale preveda, in materia di VIA, termini non compatibili, prevale quanto stabilito dal decreto n. 387/2003.