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WTO e misure anticrisi: alcune suggestioni

di - 14 Dicembre 2009
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Come si è ricordato sono sovvenzioni passibili di azione legale proprio quelle “che producono effetti pregiudizievoli per gli interessi di altri membri quali il danno all’industria nazionale di un altro membro” o che “producono grave pregiudizio agli interessi di un altro membro” (art. 5 accordo sovvenzioni).
Ai sensi della normativa del commercio internazionale si ha grave pregiudizio nel caso di “sovvenzionamento totale ad valorem di un prodotto che superi il 5% (…)” o di “sovvenzioni finalizzate a coprire perdite di gestione sostenute da un’impresa”.
Allo stesso modo, però, si prevede che non sussiste un grave pregiudizio se le misure adottate sono una tantum, non sono a durata indeterminata e non possono essere ripetute e siano state adottate esclusivamente in attesa della formulazione di soluzioni a lungo termine e per evitare gravi problemi sociali[20].
E, dunque, se uno dei vari Stati membri della WTO ritenesse che le misure adottate da USA e Francia integrino gli estremi di una sovvenzione vietata potrebbe richiedere che si proceda a consultazioni con questi due paesi ai sensi dell’art. 4 accordo sulle misure compensative (o subsidies).
Se entro 30 giorni non venisse trovato un accordo, lo Stato membro “denunciante” potrebbe deferire la questione all’organo per la soluzione delle controversie DSB per la costituzione di un panel ai sensi dell’art. 4.4 dell’accordo sulle sovvenzioni includendo una relazione sugli elementi di prova disponibili in merito all’esistenza e alla natura della sovvenzione in questione e al danno causato all’industria nazionale.
All’atto della costituzione il panel potrebbe richiedere l’assistenza del gruppo permanente di esperti (“GPE”) allo scopo di verificare se la misura in questione sia una sovvenzione vietata (in tal caso il parere del GPE diventerebbe un parere vincolante per il panel che dovrebbe decidere in modo conforme).
La decisione del panel dovrebbe essere adottata in tempi assai brevi (entro 90 giorni dalla sua composizione) e nell’ipotesi in cui fosse stato accertato che la misura in questione integra gli estremi di una sovvenzione vietata, verrebbe emessa una raccomandazione affinché gli USA e/o la Francia provvedano a revocare le misure senza indugio.
Nell’ipotesi in cui USA e/o Francia, a quel punto, dovessero rappresentare la volontà di proporre appello si costituirebbe l’appelate body che dovrebbe decidere il gravame in tempi assai brevi (60 giorni dalla costituzione).
Se anche l’appello dovesse concludersi in senso negativo per USA e Francia, e questi non osservassero le raccomandazioni di tali organi, l’Organo per la soluzione delle controversie concederebbe al membro che si ritiene danneggiato l’autorizzazione a prendere contromisure adeguate (articolo 4.10 accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative).
A questo punto USA e Francia potrebbero solo attivare un arbitrato per determinare se le contromisure siano o meno adeguate.
In estrema sintesi si può dire che se uno degli Stati membri della WTO volesse contestare l’adozione di tali misure potrebbe farlo e il procedimento si articolerebbe probabilmente in tre fasi (ricerca di una soluzione transattiva, primo grado e secondo grado).
Nell’ipotesi in cui si concludesse favorevolmente per il richiedente questo potrebbe essere autorizzato ad adottare misure compensative proporzionate rispetto al danno che ha subito.
E, dunque, se non si può certo prevedere quali scenari ci riserva il futuro, si può però certamente evidenziare che la crisi di questi anni metterà a dura prova non solo gli Stati nazionali e le loro economie ma anche la tenuta complessiva del sistema di risoluzione delle controversie di recente avviato dall’Organizzazione mondiale del Commercio.

Note

20.  Vi è sotto questo profilo sintonia tra quanto prevede l’ordinamento della WTO e quanto previsto dall’art. 87, comma 3, lett. b) tr. UE che considera compatibili gli aiuti volti a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.
Le recenti comunicazioni della Commissione europea del 25.10.2008 sull’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria globale (2008/C 270/02) e del 22.1.2009 contenente quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria (2009/C 16/01) confermano che la Commissione dà un’interpretazione restrittiva di tale norme considerando ammissibili solo le misure provvisorie, che prevedano il meccanismo di riesame almeno semestrale, che devono essere interrotte non appena la situazione economica dello Stato membro lo permette.

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