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Sentenza 4 dicembre 2009, n. 314

di Osservatorio Energia - 4 Dicembre 2009
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Giudizio sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere c), e) e m), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4

La localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio attiene al “governo del territorio” e non alla “tutela dell’ambiente”: è pertanto legittima una norma regionale che abiliti le province ad individuare le aree idonee (così come quelle non idonee) ad ospitare detti impianti, né tale norma può dirsi foriera di una “disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto a quella statale”.
È illegittima una norma regionale che espunga dal contenuto obbligatorio del piano regionale di gestione dei rifiuti le “misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani”. Essa, intervenendo in materia attribuita alla competenza esclusiva statale, viola il principio, assorbito nella normativa di rango primario, del primario obiettivo dell’autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti.
La competenza in materia di concorrenza e di ambiente è affidata in via esclusiva al legislatore statale. L’attività contrattuale della P.A. “non si identifica in una materia a sé, ma rappresenta attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica. È pertanto illegittima la norma regionale che, nell’individuare le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fa esclusivo riferimento a soggetti a totale o prevalente capitale pubblico.

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar=true&TrmD=&TrmDF=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=1&iPag=1


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