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Il recepimento della direttiva ricorsi in materia di appalti pubblici: prime note sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Codice dei contratti pubblici

di - 3 Dicembre 2009
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Modifiche all’accordo bonario e disposizioni in materia di arbitrato. Il legislatore ha introdotto alcune misure che non attengono al recepimento della normativa comunitaria e sono chiaramente volte a favorire la risoluzione accelerata e non giurisdizionale del contenzioso, specie di quello insorto in fase di esecuzione del contratto.
Viene così ampiamente modificato l’art. 240, Cod., dedicato all’accordo bonario. Tra le novità più significative, oltre al potenziamento del ruolo dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ed all’introduzione di un mediatore unico come alternativa all’organo collegiale (commissione), è la disposizione che esclude esplicitamente, in caso di “accettazione integrale della proposta motivata di accordo bonario …. la gravità della colpa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica …”(co. 12). La novità non trova preciso riscontro nella legge delega anche se ha l’innegabile pregio di rimuovere uno dei maggiori ostacoli al ricorso all’accordo bonario (cfr. art. 4, co. 3, lett. m), n. 1), l. delega).
Secondo la scelta operata nella legge delega, poi, le stazioni appaltanti non possono stipulare compromessi ma hanno facoltà di indicare nel bando di gara (ovvero, in assenza, nell’avviso di indizione della procedura o nella lettera di invito) se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria, con facoltà per l’aggiudicatario di ricusare tale clausola entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione (art. 241 Cod.). Il concorrente può però rinunciare in fase di gara alla declinatoria della clausola compromissoria, con l’effetto di poter offrire un ulteriore autonomo ribasso (non rilevante ai fini della soglia di sospetta anomalia) giustificato con i minori oneri finanziari derivanti dalla maggiore celerità di risoluzione delle controversie relative all’esecuzione del contratto (art. 82, u.c., Cod.; v. altresì artt. 83 e 87, Cod.).
Numerose anche le modifiche alla disciplina dell’arbitrato contenute nel nuovo art. 242. Si segnala, fra l’altro: che il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione mentre il deposito presso la AVCP diviene condizione di sua efficacia; che l’impugnazione per nullità del lodo è proposta nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione e non è più proponibile decorsi centoventi giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione; che è disciplinato un procedimento per la sospensione dell’efficacia del lodo.

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