Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

TAR Marche, sez. I, sentenza 30 novembre 2009, n. 1441

di Osservatorio Energia - 30 Novembre 2009
      Stampa Stampa      

Il Tar ha specificato il regime di circolazione dei rifiuti speciali ribadendo l’orientamento della  Corte Costituzionale (sentenze nn. 281/2000, 335/2001 e 10/2009 – Art. 199 d.lgs. n. 152/2009). Il regime di libera circolazione implica che le Regioni in applicazione della normativa statale di riferimento (art. 22 del D.Lgs. n. 22/1997 e vigente art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006) possono prevedere specifiche limitazioni alla libera circolazione dei rifiuti speciali, a patto che questo sia giustificato dall’esigenza di contenere la movimentazione di tali rifiuti (in un’ottica di prevenzione dell’inquinamento ambientale provocato dai trasporti su gomma), nonché dalla capacità tecnico-ricettiva dei singoli impianti, fermo restando che tali prescrizioni non debbono introdurre limitazioni generalizzate.
Tuttavia e’ legittima la normativa speciale che previo accordo tra Commissario delegato e Regione interessata (Campania) prevede delle deroghe in una  situazione di emergenza, in quanto l’enorme incidenza dei r.s.u. impone di calibrare la capacità ricettiva degli impianti tenendo conto, unitariamente, sia dei rifiuti solidi urbani che di quelli speciali. Viene ritenuto legittimo, l’art. 5, commi 1 e 3, del D.L. n. 263/2006, convertito in L. n. 290/2006 che non distingue, in relazione alle possibilità di smaltimento fuori regione, fra rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, prevedendo in entrambi i casi il previo accordo fra Commissario delegato e Regione interessata.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Ancona/Sezione%201/2007/200700734/Provvedimenti/200901441_01.XML


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy