Il provvedimento sottolinea in primo luogo l’intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti eolici mediante la semplificazione del relativo procedimento autorizzativo e la concentrazione dell’apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate in una conferenza di servizi ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica. A tale intento (come anche al principio dell’obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990, recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), deve conseguire l’obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni, siano esse positive o negative, entro il termine massimo di 180 giorni di cui all’art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003, che nella sua funzione di limite temporale massimo per l’adozione della decisione definitiva persegue un evidente intento acceleratorio del procedimento.