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Stato di diritto, tutele individuali e tutele ambientali

di - 28 Ottobre 2009
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iv) TENDENZE IN ATTO E IPOTESI DI LAVORO
E’ nostro convincimento che la tutela dell’ambiente (essenziale per la tutela sostanziale degli individui) stia storicamente assumendo la connotazione di diritto fondamentale con una conseguente ulteriore evoluzione dello “Stato di diritto”(sostanziale). Da qui discende una ipotesi di lavoro che vede la tutela dell’ambiente trasformarsi nel tempo in Principio generale. Nel seguito riepiloghiamo gli argomenti a supporto:
i)        Il processo evolutivo sopra descritto con riferimento alle tutele ambientali non costituisce di per sé una novità: la Dottrina ha da tempo ben individuato la necessità di storicizzare i Principi [27], siano essi espressi (e quindi contenuti in una disposizione) o inespressi (e, quindi, ricostruiti induttivamente).
ii)       Secondo la Dottrina [28] “in ambito internazionale hanno rilevanza i principi che si identificano con i diritti fondamentali, intesi come diritti dell’uomo, che sono affidati – oltre che ai principi costituzionali degli ordinamenti interni e del diritto comunitario – anche alle carte dei diritti, come la Dichiarazione dell’ONU, la Convenzione europea, e alle relative Corti (…)”.
iii)     Il rispetto dei diritti dell’uomo è principio generale a livello internazionale e, nel caso del Trattato UE, è espressamente previsto come principio fondante dell’Unione Europea (art. 6).
iv)     Come abbiamo sopra ricordato la Dottrina ha sottolineato che l’essere umano e i diritti umani sono sottesi alla concezione sostanziale del Rule of Law [29].
v)       La normativa comunitaria in materia ambientale ha ben sottolineato il rapporto uomo/ambiente con evidenti conseguenze a livello di principi di tutela. Va in particolare ricordato che l’ambiente, in alcune norme comunitarie, viene definito come l’insieme dei seguenti fattori: “(a) l’uomo, la fauna e la flora; (b) il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio; (c) i beni materiali ed il patrimonio culturale”.
vi)     I trattati comunitari contengono alcuni importantissimi principi in materia ambientale: fondamentale è il citato principio di precauzione. Tale principio è previsto dall’art. 174 (2) del Trattato CE e trae origine dal Vorsorgeprinzip del diritto nazionale tedesco. “L’essenza del principio precauzionale risiede nel fatto che esso rende legittimo un approccio anticipatorio ai problemi ambientali sulla base della considerazione che molti danni causati all’ambiente possono essere di natura irreversibile. Pertanto, per prevenire il rischio del verificarsi di tali danni, è legittimo anticipare l’adozione di misure di prevenzione, protezione e contrasto ad una fase nella quale non solo il danno non si è ancora verificato, ma addirittura non esiste ancora la piena certezza scientifica a supporto dell’azione di tutela dell’ambiente, ma soltanto un principio di prova scientifica che palesa l’esistenza di un possibile rischio per l’ambiente o la salute” [30]. La Commissione ha sottolineato nei suoi atti che “La Comunità Europea ha il diritto di stabilire autonomamente sulla base del principio precauzionale il livello di protezione dell’ambiente, nonché della vita e della salute degli esseri umani, degli animali e delle piante che ritiene appropriato” [31]. E’ evidente che il principio di precauzione implica uno strettissimo ed inscindibile rapporto tra  tutela degli individui e tutela dell’ambiente.
vii)    Va a tale ultimo riguardo evidenziato che anche la giurisprudenza italiana ha ben sottolineato il nesso essenziale tra tutela del diritto fondamentale alla salute e diritto ad un ambiente salubre. E’ altresì pacifico che l’ambiente sia un valore costituzionale primario e assoluto.
viii)  Con riferimento al diritto comunitario la Dottrina ha ampiamente sottolineato che la Corte di Giustizia ha nel tempo accolto “l’integrazione dei diritti fondamentali nei principi generali del diritto, che la Corte stessa è chiamata a garantire” [32].
ix)      In alcune famose sentenze la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha asserito che i diritti fondamentali della persona umana fanno parte dei Principi Generali del diritto comunitario di cui la Corte deve garantire l’osservanza [33]. Nella sentenza relativa alla causa Nold si legge: “Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, di cui essa garantisce l’osservanza. La Corte, garantendo la tutela di tali diritti, è tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e non potrebbe, quindi, ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle Costituzioni di tali Stati. I trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito, possono del pari fornire elementi di cui occorre tenere conto nell’ambito del diritto comunitario”.
x)       La Corte di giustizia ha sottolineato che il rispetto dei diritti dell’uomo costituisce un requisito di legittimità degli atti comunitari [34].

Note

27.  Cfr in particolare Guido Alpa, I principi generali, Milano, 2006, pgg. 108 – 109

28.  Op. cit. pgg. 169 – 170

29.  Si vedano pg. 6 e nota 12

30.  Massimiliano Montini, Unione Europea e Ambiente, in Codice dell’Ambiente, Milano, 2009, pgg. 64 – 66

31.  Op. cit. pg. 65

32.  Costanzo – Mezzetti – Ruggeri, Lineamenti di Diritto Costituzionale dell’Unione Europea, Torino, 2008, pg. 92

33.  Corte di Giustizia, c- 4/73 del 14 maggio 1974, par.13, c- 274/99 del 6 marzo 2001, c-94/00 del 22 ottobre 2002, c-149/77 del 15 giugno 1978

34.  Parere della Corte di Giustizia 2/94 del 28 marzo 1996

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