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Stato di diritto, tutele individuali e tutele ambientali

di - 28 Ottobre 2009
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B. ELEMENTI DI ANALISI DELLA REALTA’ CONTEMPORANEA
Esaminiamo ora la situazione attuale.
i) IL PRINCIPIO DELLO STATO DI DIRITTO
Il principio dello “Stato di diritto” si trova sancito in norme ed atti di grande rilevanza, anche di carattere sovranazionale. Un esempio importante è costituito dal Trattato sull’Unione Europea. Infatti, come è noto, all’articolo 6 esso prevede che “L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli stati membri”. E’ una soluzione normativa, per così dire, a due vie, nel senso che il principio di cui si parla è dalla stessa disposizione posto a base dell’Unione Europea, as such, ed è, nello stesso tempo, confermato come principio esistente e operante in ciascuno degli Stati membri. Con le ratifiche del Trattato da parte degli Stati nazionali il percorso normativo si è chiuso con la conferma, attualizzata, del principio ai due livelli.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nel Preambolo recita “Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.
Le Nazioni Unite ci forniscono un altro esempio: “The protection and promotion of the universal values of the rule of law, human rights and democracy are ends in themselves. They are also essential for a world of justice, opportunity and stability” [19]. Ed ancora: “For the United Nations, the rule of law refers to a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public and private, including the State itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and which are consistent with international human rights norms and standards. It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency” [20]. Del resto, già nel 1948, con l’approvazione della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva delineato una cornice complessiva di diritti formali e sostanziali assolutamente coerenti con gli elementi fondamentali dello Stato di Diritto.
ii) PERICOLI PER I FONDAMENTI DELLO STATO DI DIRITTO
Con la crescita e la diffusione delle criticità ambientali, possiamo intravedere pericoli per i fondamenti dello “Stato di Diritto”. Infatti:
–       I diritti individuali e del cittadino – “la razionalità che si incentra sul rispetto della persona” [21] – costituiscono uno dei cardini dello Stato di Diritto;
–       “life, liberty, the pursuit of happiness” sono i fondamenti – così cari a Thomas Jefferson – delle nostre società aperte;
–       il diritto alla libertà, alla vita, al lavoro, alla libertà di impresa sono le espressioni più alte dello Stato Costituzionale di Diritto europeo (ne è esemplare testimonianza la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea);
–       nelle società aperte – come ci ha insegnato Dahrendorf [22] – devono essere assicurate a ciascun individuo chances di vita (“combinazione di diritti civili eopportunità di benessere“) che diano al singolo cittadino possibilità concrete di realizzare le potenzialità soggettive di cui dispone; deve essere altresì assicurato il costante sviluppo (e la progressiva diffusione tra tutti i membri della comunità) delle chances di vita individuali;
–       diritti civili e chances di vita sono stati progressivamente “incorporati” nella nozione di “Stato di diritto” (sostanziale) i cui specifici contenuti – come è stato sopra argomentato – evolvono con l’evolversi del contesto storico di riferimento;
–       la novità emersa con forza sin dagli anni 70 del secolo scorso è costituita dalle crescenti preoccupazioni per le criticità ambientali, ed in particolare per i fenomeni di “Global Warming”. Il livello di allarme è andato via via aumentando a livello mondiale in tutte le sedi istituzionali fino alle recenti dichiarazioni del G8, del MEF (Major Economies Forum), del G20 e del Summit delle Nazioni Unite, che hanno confermato – in vista della conferenza internazionale di Copenhagen che si terrà nel prossimo mese di Dicembre – l’urgenza di interventi globali, cogenti ed efficaci, che possano contrastare tempestivamente  le conseguenze più pericolose del riscaldamento globale e, in generale, delle criticità ambientali;
–       abbiamo in altra sede sottolineato la profonda connessione tra tutele dell’individuo e tutele dell’ ambiente [23]. Desideriamo qui ribadire che in realtà sono in gioco le possibilità di assicurare e sviluppare in futuro le chances di vita individuali e di consentire la riproducibilità del nostro (unico) modo di produzione;
–       il rischio – in assenza di risposte adeguate e tempestive alle criticità ambientali – di vanificazione e svuotamento sostanziale dei suddetti diritti individuali pone gravi problemi di potenziale disequilibrio nell’ambito della articolata struttura dello “Stato di Diritto“;

Note

19.  Secretary General’s Report “In larger freedom: towards development, security and human rights for all” (a/59/2005)

20.  Report of the Secretary-General on the rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societes ( s/2004/616)

21.  Antonio Cassese, I Diritti umani oggi, Bari, 2009, pg. 6

22.  Cfr. anche Paolo Donzelli, Ralf Dahrendorf e la teoria delle chanches di vita, ApertaContrada, 20 luglio 2009

23.  Cfr. i seguenti articoli di Paolo Donzelli pubblicati su ApertaContrada: i) Le criticità ambientali come questione istituzionale, 1 dicembre 2008; ii) Fondamenti liberali ed etica dell’ambiente, 17 aprile 2009; iii) Ralf Dahrendorf e la teoria delle chances di vita, 20 luglio 2009

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