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Un economista insigne su ricchezza delle nazioni e diritto

di - 21 Settembre 2009
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I suggerimenti più interessanti del libro sono rivolti alle economie avanzate che già “si trovano sulla ‘frontiera tecnologica’, dove il progresso futuro richiede una costante innovazione, anziché la mera imitazione” (p. 8), accessibile anche agli altri tipi di capitalismo. Vengono individuati “quattro elementi di un ben oliato motore per la crescita economica”, per una “economia imprenditoriale di successo” (p. 8). Essi concernono tutti l’impresa, e segnatamente l’ordinamento giuridico dell’impresa. Ai fini della crescita gli assetti giuridico-istituzionali sono dichiaratamente considerati da Baumol prioritari anche nel confronto con altre determinanti meta-economiche, su cui invece viene spesso incentrata l’attenzione: la cultura, la geografia, l’istruzione, la stessa democrazia. Di rado, da un economista insigne è stato assegnato un tale rilievo alla dimensione giuridica del problema economico. L’impostazione, inoltre, si discosta in modo netto dalla ortodossia anglosassone della “law and economics” di impianto neoclassico. Non intende configurare un ottimo diritto per qualsivoglia economia in qualsivoglia contesto. Privilegia invece un criterio di adeguatezza, di congruità, delle soluzioni giuridiche rispetto alle esigenze specifiche di una economia di mercato determinata. Più volte nel libro viene espresso scetticismo circa la supposta generale superiorità economica del common law sul civil law. Lo scetticismo si estende al trapianto di istituti da un ordinamento all’altro, paventandosi la crisi di rigetto di fronte ai siffatti tentativi (pp. 51, 65, 71).
I quattro elementi cardine consistono nel facilitare l’apertura, la chiusura e i rapporti di lavoro dell’impresa; nel far sì che proprietà e contratto, rispettati, possano “ricompensare le attività imprenditoriali socialmente utili” (p. 9); nello scoraggiare la ricerca di rendite legali; nel promuovere la concorrenza.
Le indicazioni de jure condendo più specifiche che il libro offre tracciano una vera e propria mappa dei criteri di fondo a cui la politica del diritto dovrebbe ispirare l’ordinamento dell’impresa in una moderna economia di mercato. Quelle indicazioni possono essere elencate come segue, riclassificate per blocchi di istituti, per sezioni dell’ordinamento.
Diritto societario. “Dev’essere relativamente facile costituire un’impresa, senza eccessivi costi e perdite dovuti a intralci burocratici” (p. 9). Ciò, anche al fine di evitare che i promotori scelgano la via “informale” del sommerso, con pregiudizio del sistema economico nel suo complesso (pp. 124-130). Così, nella vita dell’impresa gli obblighi di legge a tutela di azionisti, creditori, consumatori, stakeholders, sebbene opportuni, “non dovrebbero travalicare la soglia critica oltre la quale l’impresa decide di non quotarsi in borsa, ovvero viene abbandonata dai fondatori una volta quotata, ovvero esce dal listino per sottrarsi ai gravami regolamentari”. Un esempio di normativa recente che rischia di rivelarsi eccessivamente onerosa è indicato dal libro proprio nella legge Sarbanes-Oxley statunitense del 2002. Analogamente, nella governance interna all’impresa i meccanismi di controllo sull’operato degli amministratori incontrano il limite superato il quale ne risente la funzione imprenditoriale, la più preziosa (p. 314).
Diritto fallimentare. L’impegno imprenditoriale nell’avviare e nello sviluppare un’azienda dipende molto dal “costo dell’uscita, o del fallimento”: “Quanto più una società penalizza il fallimento, tanto minore è l’imprenditorialità su cui essa può contare” (p. 130). La visione demonologica e l’atteggiamento punitivo di tradizione europea nei confronti del fallito vengono nel libro duramente stigmatizzati. Le procedure concorsuali andrebbero al contrario orientate, come avviene da tempo negli Stati Uniti, alla tempestiva riallocazione delle risorse che l’azienda in difficoltà sottoutilizza. Va incentivato l’allarme precoce, spontaneo, da parte degli stessi amministratori dell’impresa in difficoltà. Bloccare alla fonte le inefficienze è altresì il presupposto per una tutela sostanziale, e non solo formale, dei creditori. Questa, tuttavia, quale primaria ratio del diritto fallimentare cede alla esigenza di miglior impiego delle risorse produttive. La protezione dei finanziatori è inoltre affidata anche a discipline e istituzioni specifiche di tutela del risparmio.
Diritto del lavoro. “Gli imprenditori non possono crescere se le leggi sul lavoro sono troppo rigide (specie se limitano la capacità delle imprese di licenziare i lavoratori inefficienti o di disfarsi di quelli di cui non hanno più bisogno)” (p. 9). E’ questo il caso, secondo Baumol, di molte economie europee dove, “per peggiorare le cose, le generose indennità di disoccupazione (…) attenuano l’offerta di lavoratori attivamente in cerca di lavoro” (p. 274). Il sistema di sicurezza sociale può contribuire alla mobilità del lavoro, rendendola meno incerta e penosa; non deve ostacolare lo spostamento delle risorse tra settori, imprese, aree territoriali. Al tempo stesso, solo la crescita economica può sostenere il sistema di sicurezza sociale in una popolazione che cresce e vive più a lungo.
Proprietà e contratto. “Gli imprenditori (e tutte le imprese) devono confidare nel fatto che i contratti stipulati saranno rispettati (e, se necessario, eseguiti coercitivamente da un sistema giudiziario indipendente)” (p. 135). Devono, gli imprenditori, poter cogliere il frutto dell’innovare. Rilievo speciale assume nello schema teorico di Baumol – imperniato su imprenditorialità, innovazione, progresso tecnico – la proprietà intellettuale (pp. 316-324). L’ordinamento è chiamato a trovare un punto di compromesso fra la tutela della creazione e la tutela della diffusione delle innovazioni utili alla produzione. L’una e l’altra sono indispensabili alla crescita economica, ma il libro invita a porre l’accento sulla seconda in maggior misura di quanto solitamente non avvenga. Idealmente i brevetti andrebbero concessi alle novità vere, non alle “ovvietà” (il Patent and Trademark Office degli Stati Uniti è inondato ogni anno da 400 mila domande di brevetto). E’ preferibile riconoscere il brevetto a chi per primo lo richiede, piuttosto che al primo inventore, meno certo. Sarebbe opportuno che la normativa e la prassi burocratica incentivassero gli innovatori “a concludere con i rivali convenzioni incrociate di licenze di utilizzazione” (p. 323). Un mercato secondario della proprietà intellettuale e dei diritti temporanei di accesso all’innovazione esiste – almeno negli Stati Uniti – e va consolidato. Per l’impresa innovatrice vendere la tecnologia può essere più profittevole – e rivelarsi più utile allo sviluppo dell’intera economia – che non applicare il brevetto direttamente alla produzione.

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