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Organizzazioni pubbliche e test di mercato

di - 19 Agosto 2009
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Si tratta comunque di una autorità un po’ particolare, e forse meno indipendente di altre, non solo perché l’esecutivo interviene prepotentemente nel procedimento di nomina, come abbiamo visto, ma anche perché – se è sancita l’indipendenza di giudizio – è prevista anche una stretta collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, e con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Inoltre alla Commissione sono riservati compiti di regolazione, piuttosto che un ruolo attivo nell’esercizio concreto della funzione di valutazione delle prestazioni pubbliche, funzione riservata agli organismi interni di valutazione delle performance.
La trasparenza delle informazioni concernenti ogni aspetto della valutazione è sancita espressamente per consentire una sorta di controllo diffuso sull’esercizio della funzione.
Non è chiaro però quale possa essere l’esito concreto di tale controllo. Forse tale previsione si lega con la parte non ancora attuata del disegno governativo, sulla quale torneremo più avanti, quella relativa alla class action nei confronti dell’amministrazione pubblica per i casi di maladministration.
Al fine di garantire l’imparzialità nell’esercizio del controllo meriterebbe forse maggior spazio l’idea di inserire nel circuito della valutazione il cittadino. Non tanto nel ruolo di controllore del buon esercizio della funzione di valutazione, quanto come soggetto il quale, in quanto fruitore dei servizi resi dall’amministrazione, è in grado di fornire un giudizio attendibile, o forse il giudizio più attendibile, sulla qualità delle prestazioni.

5.1 I punti critici del sistema degli incentivi collegati alla valutazione delle prestazioni: il problema della misurazione delle prestazioni pubbliche.

La seconda condizione che dovrà realizzarsi perché il sistema degli incentivi collegati alla valutazione delle prestazioni possa funzionare bene è quella di individuare criteri affidabili ed adeguati di rilevazione e di misurazione delle prestazioni pubbliche. Compito, questo, che resta attribuito alla Commissione centrale per il controllo e alla attività regolatoria di questa.
Il compito affidato alla Commissione è delicato.
L’analisi economica ha evidenziato come la valutazione delle prestazioni pubbliche, per essere adeguata, non possa considerare come rilevanti solo dati di input (ore lavorate, spesa impegnata), ma è essenziale che consideri l’output (qualità del servizio)[9].
Criteri meramente quantitativi sono utilizzabili per la valutazione di attività materiali e tecniche di contenuto semplice. Per queste la produttività può essere collegata a, e dedotta da, dati meramente numerici: la quantità dei pesi trasportati, dei chilometri percorsi, l’estensione delle superfici protette, la quantità di beni prodotti.
Criteri meramente quantitativi non sono invece utilizzabili quando si tratta di valutare l’efficienza nello svolgimento di attività complesse. Così l’impegno di un magistrato non può essere misurato semplicemente sulla base del numero di sentenze stese o dal numero delle ore trascorse nei locali del tribunale.
Occorre, in questi casi, incrociare le stime quantitative con stime qualitative.
Ad esempio nel campo della amministrazione della giustizia, il numero dei processi e delle sentenze dovrà essere incrociato con il dato qualitativo della loro conferma o riforma in grado di appello.

6. Il controllo dei soggetti del mercato sull’efficienza delle organizzazioni pubbliche.

L’ultimo tassello del disegno delle legge delega è rappresentato dalla c.d. class action amministrativa.
Come è noto la materia è stato poi stralciata dal testo del decreto delegato approvato dal Consiglio dei Ministri. Il Governo ha chiesto un parere al Consiglio di Stato e all’Avvocatura dello Stato sui riflessi che l’azione potrà avere sul processo amministrativo e sulla difesa erariale e la materia dovrà essere trattata in un secondo decreto, da approvarsi entro il termine di scadenza della delega.
La tutela giurisdizionale disegnata dall’articolo 4 lett. l) completa il disegno di un controllo diffuso degli utenti sulla efficienza della erogazione di prestazioni pubbliche, già tratteggiato dalle norme prima richiamate che sanciscono il principio di trasparenza della funzione di controllo.
L’art. 4 attribuisce ad ogni interessato la legittimazione al ricorso e al giudice amministrativo una giurisdizione esclusiva e di merito. Nell’ambito di questa, e dunque nell’esercizio di poteri sostitutivi, il giudice potrà adottare tutte le misure idonee a porre rimedio alle violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nella carte dei servizi, all’omesso esercizio dei poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, anche tramite la nomina di un commissario ad acta.

Note

9.  Sulla difficoltà di misurazione delle prestazioni pubbliche, cfr. M. LIPSKY, Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services, New York- Russel Sage, 1980.

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