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Organizzazioni pubbliche e test di mercato

di - 19 Agosto 2009
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E’ questa la strada seguita dalla legge delega n. 15, del 4 marzo 2009 e dal decreto di attuazione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 maggio scorso ed ora all’esame delle Commissioni parlamentari e della Conferenza stato-regioni.
Il solco, sul quale i più recenti interventi normativi in materia si incanalano, è quello già tracciato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In particolare il decreto del 2001 ha posto una premessa che è ritenuta dalla letteratura economica necessaria per introdurre criteri manageriali nella erogazione delle prestazioni pubbliche. La premessa è quella della distinzione tra attività di gestione e definizione delle politiche pubbliche.
Si tratta di un obiettivo che può essere perseguito in vari modi[6].
La strada, seguita dal legislatore del 2001, è stata quella di introdurre meccanismi di distinzione tra politica e amministrazione all’interno dell’organizzazione burocratica tradizionale. Il compito di definire gli obiettivi politici è attribuito ai vertici politici ed i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ai dirigenti.
Sui dirigenti grava la responsabilità della gestione dell’attività e del raggiungimento dei risultati prefissati, fino a prevedere la possibilità della revoca dell’incarico.
Fondamentale in tale sistema è il funzionamento dei controlli interni di gestione, sanciti dalla legge 286/1999, volti a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’attività svolta e a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.
Alla previsione della responsabilità per il mancato perseguimento degli obiettivi, si accompagna un sistema di incentivi. Una parte della remunerazione del personale è collegata all’esito positivo del controllo. L’idea di fondo, ampiamente utilizzata nei performance related pay del lavoro privato, è quella di allineare gli interessi del dipendente a quelli dell’organizzazione, legando una parte variabile della retribuzione al conseguimento di risultati positivi.

4.1 Il completamento del disegno nella legge delega 4 marzo 2009, n. 15 e nello schema di decreto di attuazione: la necessaria selettività degli incentivi economici legati alla valutazione dei risultati.
La critica unanimemente mossa al sistema inaugurato dal decreto 165/2001 è stata quella di non prevedere espressamente criteri selettivi nella attribuzione degli incentivi economici ai dipendenti pubblici, dirigenti e non.
Gli incentivi solo formalmente sono collegati alla produttività, ma non essendo previsto espressamente un criterio selettivo, di fatto gli incentivi sono andati a costituire voci di salario generalizzate distribuite a tutto il personale senza una vera valutazione delle prestazioni.
A questi limiti ha inteso ovviare la legge delega del 2009.
Tra gli obiettivi assegnati al legislatore delegato vi è quello indicato dall’articolo 5 della legge delega. La delega è finalizzata ad introdurre nell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità delle prestazioni lavorative anche mediante l’affermazione del principio di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
Come recita la relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nella legge 15/2009, “l’asse della riforma è la forte accentuazione della selettività nella attribuzione degli incentivi economici e di carriera in modo da premiare i capaci e i meritevoli, incoraggiare l’impegno sul lavoro e scoraggiare comportamenti di segno opposto”.
In buona sostanza, l’idea è quella di collegare la parte variabile della retribuzione alla valutazione dei risultati conseguiti.
Il superamento del sistema introdotto dall’art. 45, comma del d.lgs. 165/2001 che consentiva l’applicazione uniforme di premi retributivi, pure collegati formalmente alla produttività, è netto.
Secondo quello che in dettaglio prevede lo schema del decreto di attuazione, il trattamento accessorio, legato ai risultati e alla produttività, dovrà essere distribuito seguendo una articolazione in tre fasce[7]. La prima fascia non potrà riguardare più del 25 per cento del personale, che riceverà il trattamento accessorio in forma piena. La seconda fascia abbraccerà il 50 per cento del personale, al quale il trattamento accessorio non potrà essere riconosciuto in misura più ampia della metà. La terza fascia assorbirà l’ultimo 25 per cento del personale, che avendo ottenuto valutazioni più basse, non riceverà affatto il trattamento accessorio.
Inoltre vengono previsti premi aggiuntivi per le performance di eccellenza e per i progetti innovativi. Il primo può essere destinato ad una quota non superiore al 5 per cento dei dipendenti. Il premio annuale per l’innovazione sarà attribuito al progetto più efficace per migliorare le performance[8].
Infine sono previsti criteri meritocratici per le progressioni economiche e l’accesso dei dipendenti migliori a percorsi di alta formazione.
Si tratta di disposizioni alle quali è espressamente riconosciuto carattere imperativo e la non derogabilità da parte della contrattazione collettiva.

Note

6.  Cfr. G. NAPOLITANO – M. ABRESCIA, op. cit., 101, avvertono come la separazione tra definizione delle politiche pubbliche ed erogazione delle prestazioni possa essere perseguita anche in altri modi. Ad esempio può essere perseguita istituendo strutture distinte per lo svolgimento delle due distinte funzioni. La definizione degli obiettivi politici può essere affidata all’amministrazione centrale governativa, l’attività di erogazione delle prestazioni ad agenzie amministrative separate. E’ la strada che è stata seguita nel Regno Unito, con il programma del Next Steps Agencies, e anche, in parte in Italia, con la creazione di agenzie, separate dall’organizzazione ministeriale.

7.  Per una analisi degli effetti delle disposizioni introdotte dal decreto di attuazione sulla busta paga dei dipendenti pubblici, Super premi ai migliori, in Il Sole 34 ore, 18 maggio 2009.

8.  Incide poi negativamente sulla retribuzione dei dirigenti , ed in particolare sulla retribuzione di risultato, il dato relativo al rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, secondo la previsione contenuta nell’art. 7, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La norma attribuisce anche al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, il compito di adottare le linee di indirizzo per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

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