Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

 

Processo telematico ed istituzioni della giuridicità concorsuale

di - 10 Aprile 2009
      Stampa Stampa      

1. Introduzione
Gli avvenimenti recenti dei mercati finanziari, la caduta di colossi bancari ed assicurativi fino a ieri ritenuti capisaldi dell’economia globalizzata (Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac e Aig), il fallimento di Lehman Brothers ripropongono in modo estremamente cruento la centralità istituzionale delle procedure concorsuali ed il ruolo dalle stesse assolto nelle economie di mercato, troppo semplicisticamente ridimensionato dagli apologeti di una facile quanto acritica deregulation normativa della concorsualità.
Le istituzioni giudiziarie si pongono sempre più come il luogo di necessario raccordo tra regole di mercato e regole del concorso, tra pluralità dell’attese prodotte dall’insolvenza ed azioni interpretative rivolte alla composizione concorsuale: al pari del contratto, della sua capacità espansiva di regolazione ed inglobamento di ogni bene od oggetto, le procedure concorsuali appaiono forse vieppiù segnate dalla concorrenza tra economie e diritti, dalla necessità di superare il linguaggio protezionistico insito nella specificità del dover essere concorsuale per il singolo ordinamento in favore di una capacità regolativa degli istituti, di una composizione gradualistica delle garanzie, di tempi di innesco e di compimento delle dinamiche processuali, di capacità di reazione ai comportamenti opportunistici[1].
L’analisi economica ha evidenziato come l’efficiente funzionamento delle istituzioni legali, capaci di garantire l’effettiva applicazione (enforcement) delle norme a tutela degli investitori influisce in modo rilevante sul grado di sviluppo finanziario di un paese, ausiliando la crescita delle imprese attraverso la consapevole ricerca del mercato con l’adozione di modelli relazionali votati alla trasparenza dei bilanci e delle articolazioni organizzative interne[2]; e come l’esecutività concorsuale non sia il mero effetto della previsione normativa, ma dipenda in misura rilevante da coloro che sono chiamati a darle attuazione, dal sistema di valori che agli stessi presiede ed in genere dalla coerenza del sistema di trasmissione ed attuazione del comando come simbolicamente indirizzato nella spedizione in forma esecutiva[3].
Nel quadro delle dinamiche descritte, pur nel perdurante disallineamento della normativa di riferimento, storicamente ancorata all’ormai anacronistica distinzione tra insolvenza civile e insolvenza concorsuale[4], ai sistemi informativi non è pertanto devoluta la funzione insita nella traduzione “scritturale“dei paradigmi processuali in architetture formali, quanto una loro interpretazione inventiva, capace di assicurare coerenza e stabilità alle aspettative cognitive proprie del nuovo mercato dei diritti e delle previsioni economiche: al pari dell’impresa nella knowledge-based economy, le istituzioni giudiziarie devono porsi come moderni luoghi di produzione di “aspettative cognitive[5]” capaci di rigenerare costantemente le proprie premesse normative assecondando le spinte evolutive della società civile e degli operatori economici verso modelli di relazioni votati alla consapevole gestione dei rischi, dei costi, delle attese.

2. Sistemi informativi e processo da insolvenza
Il compito assegnato al sistema informativo per l’insolvenza civile e concorsuale non è pertanto immediatamente riconducibile alla riproduzione acritica delle dinamiche processuali, quanto alla definizione di un “contesto d’azione cognitiva” in cui norma processuale, soggetti interessati dall’azione esecutiva e/o concorsuale, saperi impegnati dai professionals si pongono come interlocutori necessari per il suo dimensionamento architetturale: in altri termini, la funzione ultima dei sistemi informativi realizzati è nella produzione di visioni cognitive specifiche per ognuna delle insolvenze considerate, evidenziandone i nessi normativi comuni, le dinamiche interpretative sottese, nel tentativo di superare la path dipendency che spesso condanna gli Uffici e i suoi attori sociali ad itinerari interpretativi acritici nella ripetitività delle prassi e del significato alle stesse ascritto[6].

Note

1.  L’opportunismo concorsuale non deve essere considerato soltanto una dimensione del dissesto, rivolta ad occultare beni all’azione concorsuale quanto anche spinta motivazionale estremamente forte laddove si abbia riguardo al solo risanamento finanziario: si veda sul punto, Dezalay Y., I mercanti del diritto, Milano, 1997, 75 con riferimento specifico al Chapter eleven della Continentale Airlines.

2.  North D., Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell’economia, Bologna, 1997; per le analisi relative alla relazione tra finance and law, si veda Bianco M., Courts and banks: effects of judicial enforcement on credit markets, Magda Bianco*, Tullio Jappelli** and Marco Pagano**, CSEF working papers, 58; La Porta et al, Law and finance, in Journal of political economy, 106, 6, 1113-1155; Fabbri D., Legal institutions, corporate governance and aggregate activity: theory and evidence, CSEF working paper, n. 72 , 2002; Guiso L., Sapienza P., Zingales L., Does local financial development matter?, CEPR discussion papers, 3307; Zingales L., L’evoluzione del settore finanziario in Europa e le sfide per il sistema italiano, in Finanza, legge e crescita delle imprese, a cura di G. De Caprariis e Luigi Guiso, 2004, con particolare riferimento all’analisi condotta sui sistemi finanziari relationship-based rispetto ai sistemi di mercato.

3.  Si vedano sul punto, le pagine di Andreoli, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli; Bonsignori A., L’esecuzione forzata, Torino, 1996; Vaccarella, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile, diretta da A. Proto Pisani, Torino, 1993.

4.  Così PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974, I, 15, che ricollega al Code Napoleon del 1807 l’origine binaria del nostro sistema processuale per l’insolvenza; BONSIGNORI A., Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Padova, 1986, IX.

5.  Così Luhmann N., Sociologia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 1977.

6.  «L’ammodernamento degli enunciati giuridici non è soltanto la risultante del gioco di forze sociali; è anche il prodotto di un sistema di relazioni e di competenze che permette agli specialisti di salvaguardare il diritto controllando l’evoluzione di istituzioni e di regole che rappresentano il loro patrimonio simbolico» così Dezalay Y., op. cit., 6.

Pagine: 1 2 3 4 5


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy