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Era morto e non lo sapeva.
Intorno al regolamento di giurisdizione

di - 2 Marzo 2009
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6. Non tutti sanno in dettaglio che cosa è accaduto dopo. Un cenno è opportuno, per chiarezza di discorso. Nell’ambito di un impegnativo disegno di riordino della giurisdizione amministrativa, la legge del 2000 le aveva devoluto una competenza esclusiva per “blocchi di materie”. Questo significava che, per queste materie si doveva andare dal giudice amministrativo, ignorando la classificazione degli interessi coinvolti come “diritti” o “interessi legittimi”. Era una semplificazione di grandissimo rilievo che si innestava in un filone di evoluzione legislativa, in atto da anni. Essa preludeva inequivocabilmente a passi ulteriori nella stessa direzione, vale a dire ad una concentrazione della tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione in capo al suo giudice naturale, forte di una lunghissima tradizione, ignota al giudice ordinario. Ben quattro anni dopo, per altro, quando il sistema era già a regime – e funzionava benissimo – la Corte costituzionale richiamò brutalmente in vita gli interessi legittimi. Disse che l’attribuzione di blocchi di materie al giudice amministrativo era illegittima costituzionalmente, perché secondo la sua interpretazione dell’art. 103 Cost. un giurisdizione esclusiva, estesa ai diritti, poteva darsi solo se già era data la giurisdizione amministrativa (sent. n. 204/2004). Continuò poi lungo questo percorso, giungendo a prescrivere che, di fronte a meri comportamenti dell’amministrazione si può andare dal giudice amministrativo solo se sono ricollegabili ad atti autoritari. La Cassazione si è immediatamente adeguata. Con una quasi sterminata serie di sentenze rese in sede di regolamento di giurisdizione è andata a stabilire come e quando la stessa domanda di risarcimento del danno deve essere spiegata di fronte al giudice ordinario o amministrativo.
Sì, la stessa domanda di risarcimento del danno.
7. Di tutto ciò si deve dire un’unica cosa. Non ha senso. Il regolamento di giurisdizione aveva un preciso significato quando dirimeva conflitti: quando si doveva dire se Tizio poteva o non poteva adire il giudice, il solo giudice esistente; ed anche poi, quando si doveva dire se si poteva o non si poteva chiedere il risarcimento del danno, se si poteva o non si poteva chiedere l’annullamento di un atto amministrativo.
Oggi il risarcimento si può chiedere ad entrambi i giudici. Addirittura la Cassazione ha fatto cadere la c.d. pregiudizialità amministrativa, cioè la necessità di aver tempestivamente impugnato un provvedimento lesivo per poter chiedere il risarcimento del danno da questo recato. Un’ultima, forse ormai penultima, sentenza dice che questo danno deve essere chiesto di fronte al giudice amministrativo, il quale, per altro, dichiara inammissibili i ricorsi proposti fuori termine (Cass., 23 dicembre 2008, n. 30254).
Il regolamento di giurisdizione non ha dunque più senso. I confini che doveva regolare non esistono più.
8. Uno ne avrebbe in verità, se la Cassazione non si rifiutasse di interpretare il regolamento di giurisdizione in senso restrittivo, appunto come mero strumento di regolazione di confini. Oltre ai Tribunali militari, che parrebbero per altro prossimi a scomparire, nel nostro ordinamento ormai esiste un unico vero giudice speciale, la Corte dei Conti. Nel corso degli anni, essa ha trasformato il proprio giudizio di responsabilità amministrativa, originariamente di vero e proprio risarcimento del danno, in giudizio disciplinare, in cui non sono predeterminate né la condotta sanzionabile, né la sanzione. Del tutto generico è il concetto di “colpa grave”, da cui soltanto può derivare responsabilità; non esistono criteri per la quantificazione del danno.
Ora l’art. art. 103, 2° co. Cost. dispone che la Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica e nelle materie attribuitele dalla legge; l’art. 111, 8° co. che le sentenze della Corte possono essere impugnate solo per motivi di giurisdizione. La giurisdizione in materia di responsabilità amministrativa non è di contabilità pubblica; non ha dunque copertura costituzionale (è infatti attribuita da una legge ordinaria). Non le si applica pertanto il limite di impugnazione per soli motivi di giurisdizione che riguarda solo le sentenze rese in materia di contabilità pubblica. Tanto più non le si deve applicare, merita ricordare, visto il disfavore, fino al divieto di istituzione, con cui la Costituzione tratta i giudici speciali.
Il regolamento di giurisdizione, che sindacasse l’esistenza della “colpa grave” e quindi della giurisdizione della Corte, sarebbe il vero strumento per cominciare a riportare ordine in una giurisdizione che oggi appare priva di sindacato e di limiti.

*** ***

Intanto, quali conseguenze? Sembra che un punto emerga, al fondo di questa esperienza. In un periodo in cui vi è estremo bisogno di certezze, una inutile componente di incertezza viene tenuta a tutti i costi in vita.

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