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I presupposti giuridici del confronto competitivo nel mercato nazionale delle scommesse: importanti conferme giurisprudenziali al regime autorizzatorio!

di - 13 Febbraio 2009
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Entrando nel vivo delle statuizioni della Sesta Sezione del Consiglio di Stato giova rammentare come la controversia decisa dai giudici d’appello sia originata da un decreto di cessazione immediata di qualsiasi attività di intermediazione nel settore delle scommesse emesso dal Questore di Catania nei confronti di un centro trasmissione dati, contrattualmente legato ad un noto operatore britannico. Tale attività, consistente nella raccolta di dati e valuta relativi alle prenotazioni di giocate effettuate dai clienti, nella trasmissione degli stessi alla sede estera e nell’accreditamento agli scommettitori delle somme di loro spettanza in caso di vincita, veniva posta in essere senza che i titolari del centro attendessero il rilascio della necessaria licenza da parte della Questura.

Il Questore di Catania, ritenendo abusivo lo svolgimento della predetta attività disponeva, con effetto immediato, la cessazione di qualsiasi attività di intermediazione relativa alle scommesse.

Avverso tale provvedimento veniva presentato ricorso al Tar Abruzzo, il quale, nel ritenere la normativa interna in materia di scommesse e concorsi pronostici incompatibile con i principi comunitari di libertà e stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di non discriminazione, nonché con i canoni di necessità, idoneità, adeguatezza e proporzionalità, con la sentenza n.1012 del 2005 ne disponeva la disapplicazione accogliendo le ragioni della ricorrente.

A giudizio del Tar Abruzzo le limitazioni poste dalla normativa nazionale sarebbero state ispirate prevalentemente dall’esigenza dello Stato di assicurarsi un gettito di entrate fiscali, anziché da ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Contro tale decisione insorgevano sia il Ministero dell’Interno che la Questura di Catania, proponendo ricorso in appello.

Il bandolo della matassa che la Sesta Sezione ha dovuto riannodare parte, dunque, dall’oggetto del giudizio ovvero dalla legittimità del decreto con il quale il Questore ha ordinato la cessazione dell’attività di intermediazione nel settore delle scommesse: «la questione al centro del thema decidendum consiste, quindi, nello stabilire se un soggetto residente in Italia…possa decidere di intraprendere un’attività di intermediazione nel settore delle scommesse (per conto di un allibratore straniero regolarmente abilitato nel suo Paese), senza preoccuparsi di ottenere l’autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dal citato art.88 Tulps[2]».

Ebbene sul punto la posizione del Consiglio di Stato è apparsa netta, priva di incertezze, nell’affermare la piena legittimità dell’ordine impartito dal Questore e la conformità della normativa nazionale al diritto comunitario.

Note

2.  Art. 88 RD 18 giugno 1931, n.773: “La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione“.

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