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Poteri di iniziativa probatoria ufficiosa e possibili modelli di istruttoria e di processo civile.

di - 16 Gennaio 2009
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Ma comunque sia, ai fini che qui rilevano, anche questa prospettiva, al pari di quella tendente a sottolineare come ci troviamo sempre di fronte a modelli misti, non ci consente di approdare ad una significativa classificazione dei possibili modelli di istruttoria del processo civile, ma bensì alla individuazione di un unico modello di processo che, quali che siano i poteri di iniziativa attribuiti alle parti ed al giudice, si caratterizza per l’obbligo di collaborazione fra gli stessi (il che, invero, è anche contro la realtà).

6. La necessità di procedere ad una nuova classificazione dei possibili modelli di istruttoria (e di processo) civile.

Se è vero tutto quanto sinora evidenziato, la conclusione pare scontata.
Non può evidentemente sfuggirsi dalla necessità di procedere alla individuazione di una nuova classificazione dei possibili modelli istruttori che valga a qualificare gli stessi su un piano (non meramente quantitativo ma) qualitativo.
La premessa fondamentale da cui occorre partire, onde poter procedere ad una corretta e funzionale differenziazione dei vari possibili modelli di istruttoria e di processo civile, è data dal fatto che occorre imprescindibilmente tenere nettamente distinte, non solo sul piano sostanziale ma anche terminologico, le diverse (fra loro) possibili attività processuali riservate esclusivamente alla iniziativa della parte dalle diverse (fra loro) possibili attività processuali la cui iniziativa sia rimessa anche al giudice.
Ciò significa, più precisamente, che occorre:
1) sul piano “sostanziale”, tenere nettamente distinte fra loro le seguenti attività:
1a) instaurazione del processo;
2a) introduzione dei fatti e delle fonti di prova nel processo;
3a) mera attività di deduzione formale della prova (intesa quale mezzo istruttorio).
2) sul piano “terminologico”, individuare conseguentemente i termini più appropriati per designare le suddette differenti attività.
Ciò posto, avuto riguardo alla possibilità che una o più delle suddette differenti attività processuali siano riservate in modo esclusivo alle parti, e soprattutto al fine di evitare confusioni e rimarcare il distinguo (non solo fra tutela giurisdizionale e tecnica del processo ma anche) fra alligata e probata, mi sembrerebbe corretto qualificare il suddetto fenomeno:

– con l’espressione principio della domanda avuto riguardo all’attività di instaurazione del processo;
– con l’espressione principio dispositivo avuto riguardo all’attività di introduzione nel processo dei fatti (alligata) e delle fonti di prova;
– con l’espressione principio della disponibilità delle prove avuto riguardo alla mera attività di deduzione della prova (intesa quale mezzo di prova).

Per cui, per intendersi, monopolio della parte in ordine:
a) all’esercizio dell’azione → principio della domanda;
b) all’allegazione fatti ed individuazione fonti di prova → principio dispositivo;
c) alle iniziative probatorie (in senso stretto) → principio della disponibilità della prova.

Avuto riguardo, invece, alla possibilità che una o più delle suddette differenti attività processuali (non siano riservate in modo esclusivo alle parti ma) costituiscano oggetto di iniziativa ufficiosa da parte del giudice, al fine di poter procedere in modo analogo ad una appropriata qualificazione dei differenti possibili fenomeni giuridici che possono venire in rilievo, occorre anzitutto chiedersi se è opportuno o meno abbandonare l’utilizzazione del termine “inquisitorio” con riferimento al processo civile.
E qui, anche se è indubbiamente vero che non esistono attualmente “processi inquisitori” (non solo civili ma anche penali) nel significato proprio di questo termine e che ci troviamo di fronte ad un termine tradizionalmente carico di un significato negativo (oltre che utilizzato, come più volte evidenziato, in una accezione estremamente generica), non mi sentirei comunque di rinunciarvi e di percorrere, dunque, la suddetta strada di bandire l’utilizzazione del termine “inquisitorio” con riferimento al processo civile.

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