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Poteri di iniziativa probatoria ufficiosa e possibili modelli di istruttoria e di processo civile.

di - 16 Gennaio 2009
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a2) nonché soprattutto, con riferimento ai poteri giudiziali di quest’ultimo tipo, quelli in punto di fatto da quelli in punto di (fonte di prova e di) prova, finendosi altrimenti per misconoscere, sotto il profilo ora in esame, quei risultati che la dottrina processual-civilistica ha ormai definitivamente conseguito con riferimento al principio dispositivo (cui indubbiamente dedica maggiore attenzione) ma che impongono, anche sul piano della corretta delimitazione dei confini del cd. principio inquisitorio, di tenere ben distinto il profilo degli alligata da quello dei probata (iniziative istruttorie) [11] e, più precisamente, i poteri del giudice in ordine alla ricerca dei fatti e delle fonti di prova da quelli aventi invece esclusivamente ad oggetto la mera deduzione del mezzo di prova sul “materiale di causa”;
b) della difficoltà di immaginare, anche solo in astratto, un processo che riservi l’iniziativa istruttoria esclusivamente in capo al giudice, per effetto della quale uno dei due termini del raffronto, e cioè quello che fa capo al cd. principio inquisitorio, finisce per dover essere inteso in senso (non assoluto ma) “relativo”, nel senso cioè di attribuzione (solo) in via prevalente di poteri di iniziativa ufficiosa in capo al giudice, e l’altro, ossia quello che fa capo al cd. principio dispositivo, in senso (non relativo ma) “assoluto”, ossia quale attribuzione del potere di iniziativa probatoria in via esclusiva in capo alle parti; con la conseguenza che:
b1) viene anzitutto meno la perfetta simmetria fra gli opposti di cui alla tradizionale contrapposizione in esame;
b2) l’utilità di uno dei termini della stessa, ossia quella del cd. principio inquisitorio, ne esce grandemente ridimensionata, posto che, oltre che muoversi su un piano meramente quantitativo (e non qualitativo) [12], è altresì estremamente evanescente, nel senso che non mi pare neanche immaginabile una scala di valori che ci consenta di stabilire, con sufficiente precisione, il grado di “inquisitorietà” di un determinato sistema processuale;
c) della inutilità (o quanto meno ben poca utilità) a maggior ragione, per i motivi di cui sopra, della contrapposizione dispositivo/inquisitorio qualora dovesse essere intesa nel suo complesso (e non solo, dunque, con riferimento al cd. principio inquisitorio ma anche al cd. principio dispositivo) non in senso “assoluto” (ossia di attribuzione in via esclusiva di poteri di iniziativa – in punto di fatti e/o di prove – alle parti o al giudice) ma “relativo” (ossia di attribuzione solo in via prevalente di poteri di iniziativa – in punto di fatti e/o di prove – alle parti o al giudice).

Alla estrema genericità ed equivocità del termine “inquisitorio” è legata altresì, evidentemente, l’importanza del procedere al superamento della tradizionale contrapposizione dispositivo/inquisitorio.
Alla luce di quanto più sopra evidenziato, infatti, non ci troviamo evidentemente di fronte ad una mera esigenza qualificatoria di ordine squisitamente teorico, ma bensì a qualcosa di ben più significativo, in quanto, a causa della persistente sussistenza di una grossa confusione (o quanto meno evanescenza) in ordine al significato proprio di questi termini (e soprattutto del termine “inquisitorio”) si finiscono per qualificare giuridicamente con lo stesso termine fenomeni processuali ben distinti fra loro. E, si badi, si tratta evidentemente di un distinguo che non opera su un piano meramente quantitativo ma bensì qualitativo.
Una cosa è infatti, per intendersi, un processo caratterizzato dalla presenza di un giudice che, in spregio al divieto di ricorrere alla propria scienza privata, va alla ricerca dei fatti e delle fonti di prova, altra (e ben diversa cosa) è invece un processo caratterizzato dalla presenza di un giudice che si limiti, nel pieno rispetto del suddetto divieto, ad assumere iniziative probatorie in ordine al “materiale di causa”.

Note

11.  Nell’ambito della più generale consapevolezza emersa in ordine alla necessità di tenere distinto il profilo attinente alla instaurazione del processo (quale espressione del principio dispositivo in senso proprio e, dunque, del potere monopolistico della parte di disporre del diritto sostanziale e della sua tutela giurisdizionale) – anche sotto lo specifico profilo della natura (disponibile o indisponibile) del diritto fatto valere in giudizio -, da quello attinente, invece, allo svolgimento del processo (quale espressione del cd. principio della trattazione e, dunque, dell’eventuale sussistenza di un potere monopolistico della parte di determinare (anche), passo passo, il corso interno e formale del processo; ai ns. fini, più in particolare, con riferimento all’istruzione probatoria). Rinvio per un esame dell’evoluzione dottrinale in ordine al cd. principio dispositivo, tendente a delimitarne significato e contenuti, nonché sulla attuale persistenza, ciò nonostante, nella più recente dottrina di talune incertezze di ordine terminologico e/o contenutitstico a E. FABIANI, I poteri istruttori del giudice civile, cit., 107 ss e 233 ss.

12.  Nel senso che può solo dirci se un determinato processo attribuisce poteri di iniziativa in punto di fatto e/o di prova in via prevalente al giudice o alle parti.

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