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Poteri di iniziativa probatoria ufficiosa e possibili modelli di istruttoria e di processo civile.

di - 16 Gennaio 2009
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12. Il divieto per il giudice di ricorrere alla propria scienza privata quale fondamentale criterio di distinguo fra i suddetti modelli, oltre che fondamentale principio (di rango costituzionale) del processo civile.

E’ il caso, prima di concludere, di richiamare l’attenzione sul fondamentale ruolo svolto ai fini del distinguo fra “processo civile inquisitorio” e processo che adotti il metodo istruttorio “acquisitivo” o dei “poteri istruttori d’ufficio”, alla luce di quanto sinora evidenziato, dal divieto per il giudice di ricorrere alla propria scienza privata.
Questo divieto costituisce indubbiamente uno dei principi fondamentali del nostro processo civile. Singolarmente, però, lo stesso non è espressamente sancito da alcuna norma del codice di procedura civile. Ciò nonostante, non si dubita in dottrina dell’esistenza e vigenza di questo principio, pur essendone controversi: 1) il fondamento normativo; 2) la sottesa ratio; 3) l’ambito di applicazione e la delimitazione dei confini e dei “rapporti” per lo più rispetto al cd. notorio ed alle regole d’esperienza e, dunque, (anche) rispetto alla differente nozione di scienza ufficiale del giudice; 4) i “rapporti” con il cd. onere di allegazione [21].
Per quanto rileva ai nostri fini, basti qui evidenziare come si tratta di principio fondamentalissimo del processo civile, la cui ratio risiede nella esigenza di terzietà ed imparzialità del giudice e che, quale che sia (a seconda delle differenti possibili vie astrattamente percorribili – e quanto meno in parte effettivamente percorse dalla dottrina -) il fondamento sul piano della legislazione ordinaria, trova ormai un suo più sicuro fondamento e riconoscimento, sul piano costituzionale, nel riformato art. 111 Cost.; norma, questa, che nell’enunciare per la prima volta espressamente (peraltro a livello costituzionale) il principio della terzietà ed imparzialità del giudice, sancisce al contempo, sia pur indirettamente, anche il fondamentalissimo divieto per il giudice di ricorrere alla propria scienza privata, che di quel principio costituisce la più immediata espressione.
Prospettiva, quest’ultima, che apre evidentemente significative prospettive:

– per un verso, di interpretazione adeguatrice, qualora ve ne fosse evidentemente bisogno, con riferimento all’istruttoria di taluni “processi civili” – quale, ad esempio, quella dei procedimenti in camera di consiglio (tradizionalmente considerata dalla dottrina di tipo “inquisitorio”) – [22];
– per altro verso, di incostituzionalità per procedimenti civili “inquisitori” per i quali non sia praticabile la suddetta via [23].

Note

21.  Rinvio per un esame di tali problematiche, nonché per ampi riferimenti dottrinali in ordine alle stesse, a E. FABIANI, I poteri istruttori del giudice civile, cit., 551 ss.

22.  Cfr. per un tentativo in tal senso E. FABIANI, I poteri istruttori del giudice civile, cit., 668 ss.

23.  Cfr. per l’individuazione di tali procedimenti civili e sulla incostituzionalità degli stessi: E. FABIANI, I poteri istruttori del giudice civile, cit., 683 ss.

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