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Una nuova economia per il diritto. Alcune riflessioni sulla legge

di - 5 Dicembre 2008
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3. Nel diritto civile, dunque, il nuovo assetto dei rapporti umani voluto con il contratto non sorge, non diventa nuovo ordine, nuovo diritto, se esso non è concretamente voluto al di là del contratto, se cioè non vengono volontariamente adempiute le obbligazioni che ciascuna delle parti si è assunta. Se questo accade e le parti restano reciprocamente inadempienti, si può giungere al paradosso della consensuale disapplicazione del contratto e quindi al mantenimento dell’ordine precedente. Il contratto, come icasticamente si dice, resta lettera morta. L’ordine nasce insomma dalla volontà di crearlo.

4. In realtà queste conclusioni devono essere generalizzate. Al di là del contratto, sembra infatti certo che nessun atto di volontà, né legge, né testamento, né qualsivoglia altro strumento unilaterale o negoziale, possa modificare ex se vuoi l’ordine dei rapporti, vuoi i comportamenti umani. Nessun atto di volontà crea ex se diritto. Pone soltanto le regole, secondo cui i rapporti dovranno ordinarsi ed i comportamenti svolgersi. Si pensi da un lato al testamento e dall’altro al limite di velocità o al divieto di sosta. Perché il testamento si traduca in ordine dei rapporti c’è addirittura la necessità pregiudiziale che la successione venga accettata; occorre poi che gli eredi ed i legatari si accordino sull’ esecuzione del testamento. Allo stesso modo, perché il precetto sul limite di velocità o sul divieto di sosta divenga ordine concreto occorre che i guidatori rallentino fino a rispettare il limite prescritto, esattamente come nessuno deve fermarsi, dove è imposto il divieto.

Anche qui l’ovvia obiezione è che il rispetto della volontà testamentaria può essere invocato di fronte ad un giudice e che per le violazioni delle norme sul traffico ci sono fior di sanzioni. Ma, di nuovo, così facendo si introducono elementi totalmente estranei al testamento o alla disciplina dettata per regolare il traffico. Si porta l’attenzione sul dissenso e sulla violazione della regola, evitando la domanda cruciale: perché il testamento, la prescrizione sul traffico, la norma, insomma, non sono stati rispettati? Perché, fonti del diritto come sono, non sono divenuti ordine dei rapporti e dei comportamenti che volevano ordinare – diritto, insomma? Perché, quindi, è necessario pensare ad un giudice e ad un sistema di sanzioni per conseguire questo risultato in un momento successivo?

5. La risposta a questo interrogativo è univoca e coerente con quanto si osservava a proposito del contratto. Essa è che la traduzione di qualunque norma da precetto in diritto – in ordine dei rapporti e dei comportamenti – richiede un contributo esterno alla norma stessa. Come accade per il contratto, così dalla legge ed in genere da qualunque atto regolatore nascono obbligazioni o altri vincoli personali, strumentali per raggiungere l’assetto voluto da tali atti. L’esistenza del diritto dipende dall’adempimento di queste obbligazioni e solo da esso. La norma sul limite di velocità diviene diritto se – e quando – gli n conducenti si adeguano, rispettando il vincolo personale che la legge pone in capo a ciascuno, né più né meno di come viene rispettato il contratto se i venditori vendono macchine nuove e non macchine usate come nuove. Così, e solo così, i rapporti si ordinano secondo una regola – dunque, secondo diritto.

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