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Nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lvo 9 aprile 2008 n.81)

di - 5 Dicembre 2008
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Altro aspetto di sicuro rilievo direttamente connesso al profilo della responsabilità del datore di lavoro è quello dell’eventuale concorso nell’evento lesivo della condotta negligente del lavoratore.
Laddove le condotte del datore di lavoro e del lavoratore concorrano alla verificazione dell’evento si applica il principio generale di equivalenza delle cause, ex art. 41, comma 1, c.p., pertanto la responsabilità del datore di lavoro (che pur non viene esclusa dai comportamenti colposi del lavoratore e ciò in quanto il primo è titolare ex lege di una posizione di garanzia nei confronti del secondo), concorrerà con la responsabilità del lavoratore.
Il D. Lgs. n. 81 del 2008, prevedendo all’art. 20 una puntualissima elencazione degli obblighi incombenti sul lavoratore, lascia spazio ad una interpretazione di sistema maggiormente conforme ai principi ispiratori dell’ordinamento, oltre che recettiva di alcuni importanti spunti giurisprudenziali.
Ed invero, non può ritenersi che la responsabilità del datore di lavoro sia assoluta ed inderogabile, poiché, diversamente opinando, dovrebbe finire con l’ammettersi che si verta in un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
Pertanto, l’esame del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 20, comma 1 e 2, lettere c, d, e, g e 41, comma 2, c.p., consente di affermare, anzitutto, la sussistenza in capo al lavoratore di uno specifico obbligo di prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro mediante la puntuale osservazione delle norma di comportamento enunciate al citato comma 2 dell’art. 20, nonché di giungere all’ovvia conclusione per cui la condotta di quest’ultimo, qualora violi le citate prescrizioni, non può che dar luogo ad una autonoma ipotesi di colpa specifica.
Laddove, poi, si accerti che il comportamento del lavoratore sia dotato dei caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, nonché dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute dal datore[12] (concetti questi ampiamente sviluppati dalla giurisprudenza formatasi in subiecta materia), dovrà concludersi con l’esclusione della responsabilità del datore di lavoro, poiché la condotta del primo, in quanto imprevedibile ed inopinabile, non può essere ricondotta agli obblighi di garanzia imposti al datore[13].

2. La responsabilità degli enti alla luce del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Tra le ulteriori innovazioni apportate dal D.Lgs n. 81 del 2008 non ci si può esimere dal menzionare le modifiche all’art. 25 – septies del D. Lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per fatti costituenti reato.
L’articolo in esame era già stato rivisitato ad opera della legge n. 123 del 2007 che, per prima, ha inserito i delitti di omicidio colposo e lesioni aggravate, ex artt. 589 e 590 co. 3 c.p., nel novero dei reati – presupposto della responsabilità delle persone giuridiche.
Segnatamente, la norma aggiornata prevedeva:

1. “In  relazione  ai  delitti  di  cui agli articoli 589 e 590, terzo comma del codice  penale,  commessi  con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela  dell’igiene  e  della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel  caso  di  condanna  per  uno  dei  delitti  di  cui  al  comma 1, si applicano le  sanzioni  interdittive  di  cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”.

Note

12. Tra le altre, Sez. IV, 4/7/03, Valduga, nonché di recente, Cass., Sez. IV, 12.02.08, Trevisonno.

13. Per casi esemplificativi, si vedano Cass. Sez. IV, 5/7/04, Grandi; Cass., stessa sezione, 27/11/02

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