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Nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lvo 9 aprile 2008 n.81)

di - 5 Dicembre 2008
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1.    Responsabilità del datore di lavoro e delega di funzioni.
Tra le varie novità introdotte dalla nuova normativa, una delle maggiormente rilevanti dal punto di vista penalistico è costituita dalla creazione di specifiche norme (id est gli artt. 16 e 17) che, recependo tutte le indicazioni fino ad oggi espresse dalla giurisprudenza, fissano i criteri di validità ed efficacia, oltre che i limiti, delle cosiddette “deleghe di funzioni”.
Come noto, nella normativa previgente tale istituto veniva, solo implicitamente, ammesso con l’indicazione, all’art. 1 comma 4 ter del D. Lgs. n. 626/1994, degli adempimenti “non delegabili”.
Con la nuova disciplina viene, invece, riconosciuta espressamente la legittimità dell’adozione, da parte del datore di lavoro, di un sistema di deleghe di funzioni in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, fatta eccezione per tutti quei casi nei quali il legislatore ha inteso espressamente escluderla (comma 1 art. 16).
Tale novum consente di ritenere invertito il rapporto “regola-eccezione”, facendo sì che la delega di funzioni non costituisca più una modalità eccezionale di adempimento degli obblighi in materia di sicurezza da parte del datore di lavoro, bensì divenga una vera e propria regola[2].
Tale assunto viene confermato anche dal fatto che il legislatore non ha convalidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il ricorso alla delega sarebbe legittimato, in via di eccezione, solo con riferimento a quelle realtà aziendali che per dimensioni e complessità dell’organizzazione non consentano al datore di lavoro di assolvere personalmente ai compiti di prevenzione[3].
Vediamo ora, nel dettaglio, quali sono i limiti e le condizioni, sanciti dall’art. 16 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 81/2008, affinché la delega di funzioni possa considerarsi valida per il trasferimento della posizione di garanzia.

Alla lettera a) del citato art. 16 T.U., è previsto che la delega debba risultare da “atto scritto recante data certa”. Ciò potrebbe far ritenere che la forma scritta sia contemplata ad substantiam, quale presupposto di efficacia della delega. Tale interpretazione, però,  porrebbe la norma in commento in aperto contrasto sia con quelle altre disposizioni del medesimo Testo Unico (quali ad esempio l’art. 299 “Esercizio di fatto dei poteri direttivi[4]) che fondano il sorgere della posizione di garanzia sull’esercizio in concreto dei poteri giuridici congruenti con la funzione conferita, sia con la complessiva disciplina della delega, concepita nel Testo Unico, che ancora la titolarità della funzione all’assunzione di fatto dei poteri giuridici corrispondenti, dimostrando, quindi, la volontà di far prevalere il dato sostanziale su quello meramente formale.

Note

2. Nicola Pisani “Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81” in Diritto Penale e Processo n. 7/2008 p. 827 e ss.

3. (cfr: Cass. Pen. sez. IV, 6 febbraio 2007 n. 12794; in senso conforme anche: Cass. Pen. Sez. III, 22 febbraio 2006 “secondo cui all’interno di una struttura semplice non sussiste la necessità di decentrare, in funzione partecipativa di professionalità ed esperienze differenziate, l’esercizio di poteri di direzione e di controllo dell’attività produttiva”)

4. l’art. 299 D.Lgs. n. 81/2008 così dispone: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2 comma 1, lettere b, d ed e, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

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